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Indici della Rassegna

Titolo
IMPIEGO DI LAVORATORI INTERINALI NELLA POLIZIA LOCALE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti normativi: - Dipartimento funzione pubblica, parere 26 ottobre 2007 Riferimenti normativi: - L. 296/2006 - L. 244/2007
Testo

L’agente della polizia municipale assunto tramite agenzie di lavoro interinale, non può effettuare attività gestionali e fare multe.

L’attuale sistema legislativo non contempla alcuna disposizione con cui si conferisce ai lavoratori interinali poteri di diritto pubblico.
Infatti la L. 276/2003 (Legge Biaggi) legittima le pubbliche amministrazione ad usufruire dell’attività di lavoratori somministrati, ma non conferisce a quest’ultimi alcuna funzione tipica dell’apparato pubblico.
Per fare in modo che soggetti estranei alla pubblica amministrazione possano esercitare tali compiti è necessaria un’espressa previsione normativa che oltre ad attribuire i compiti indichi quali possano essere gli effetti degli atti posti in essere.
Rientra nella esclusiva scelta del legislatore determinare quali funzioni obiettivamente pubbliche possano essere esercitate da privati che abbiano un particolare rapporto con la pubblica amministrazione.
Solo una specifica potestà regolata dal diritto pubblico legittima l’esercizio della funzione, come nel caso delle società di parcheggio cui


i comuni conferiscono incarichi sulla scorta della espressa previsione contenuta nella L. 276/2003.
La ratio seguita dal legislatore è chiara: i lavoratori somministrati hanno un rapporto con l’agenzia, pertanto non possono esercitare attività con cui rappresentano l’Ente verso l’esterno, a patto che vi sia una espressa previsione.
La necessità di tale intervento interpretativo è nata in relazione alla disposizione contenuta nella Legge Finanziaria 2007 con cui si riconosce ai comuni di poter finanziare le assunzioni straordinarie del personale tramite i proventi delle multe.
Sulla scorta di tale normativa alcuni Enti Locali hanno continuato ad utilizzare lavoratori interinali per lo svolgimento di attività di polizia locale.
Ma, ed è questo il punto centrale del parere espresso dal dipartimento della funzione pubblica, la carenza legislativa di attribuzione dei compiti di polizia municipale a soggetti non incardinati nell’amministrazione dell’Ente esclude una legittimazione in capo a quest’ultimi ad emettere atti produttivi di effetti in capo ai terzi ed all’amministrazione.
L’assenza di una previsione normativa garantisce ai lavoratori esterni di poter esercitare qualsiasi compito procedimentale, purché il provvedimento finale sia adottato dagli uffici pubblici.
I lavoratori interinali potranno essere utilizzati esclusivamente in compiti d’ufficio rimanendo in capo agli organi di polizia municipale elevare multe.


Soltanto gli agenti legati da un rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione potranno così esprimere nei confronti dei terzi la volontà dell’Ente che rappresentano, quali titolari di una legittimazione non riconosciuta ad altri .



Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 31 gennaio 2008
 
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