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Indici della Rassegna

Titolo
NOTIFICHE NOTIFICAZIONI A MEZZO POSTA
Argomento
Notificazioni
Abstract
.
Testo


La produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata è richiesta per fornire prova della perfezione del procedimento notificatorio

Riferimento Giurisprudenziale:
- Corte di cassazione, Sez. Un., sent. 14 gennaio 2008, n. 627

E’ stato reiteramente affermato che la notificazione a mezzo posta deve considerarsi inesistente nel caso in cui non venga prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento e che sia per questo preclusa l’applicabilità dell’art. 291, comma 1, c.p.c., essendo la rinnovazione correlata al rilievo di un vizio che importi nullità della notificazione e non essendo consentito farvi ricorso quando addirittura difetti la prova della sua esistenza.

L’orientamento risulta confermato, con specifico riferimento alla notificazione del ricorso per cassazione, da una serie di decizioni anche successive alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 che ha sancito il principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, fermo restando che il consolidamento dell’effetto anticipato per il primo dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio per il secondo.

Con la recente sentenza (Cassazione, sent. n. 16354/2007) la Sezione Lavoro ha espressamente negato che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento integri un’ipotesi di inesistenza o di nullità della notificazione a mezzo posta. L’avviso di ricevimento, infatti, non è elemento costitutivo del procedimento di notificazione ma documento di prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica per il destinatario.
Pertanto, l’omesso deposito determina il mancato assolvimento dell’onere, incombente sull aprte ricorrente, di dimostrare l’avvenuta costituzione del rapporto processuale mediante il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna dell’atto al destinatario, siasia la data della stessa, sia l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Con la sentenza in esame se ne sono tratti due corollari: il primo è che, non incidendo l’omessa produzione sulla validità della notifica, nemmeno è ammesso il procedimento di rinnovazione di cui all’art. 291 c.p.c., il quale presuppone la nullità della eseguita notificazione; il secondo è che, non equivalendo la mancata produzione neppure alla inesistenza della notificazione, l’intimato può comunque costituirsi, dovendosi la costituzione riguardare non già come una sanatoria bensì come prova dell’intervenuta consegna dell’atto al destinatario.

Ma, se può dirso acquisito il principio secondo cui al notificante non può essere addebitato, ove non dipenda da fatto a lui imputabile, il mancato perfezionamento della notificazione nei confronti del destinatario, alla stessa conclusione deve, a fortiori, addivenirsi in ordine alla mera mancanza di quella dimostrazione, sempre che la mancata produzione non sia dipesa da un fatto imputabile al notificante.

Quando sia dunque affermato che l’avviso di ricevimento non è stato prodotto perché non restituito al notificante, questi dovrà anzitutto domandare di essere rimesso in termini per la produzione dell’avviso stesso, offrendo la prova documentale della non imputabilità della causa della omessa produzione e, dunque, di aver esperito i rimedi che la legge appresta per il caso che l’avviso di ricevimento non sia tempestivamente restituito o sia stato smarrito dall’amministrazione postale. Sarà pertsnto necessario che depositi la documentazione dalla quale risulti che, con congruo anticipo rispetto alla data fissata dalla corte per la trattazione del ricorso, era stato richiesto il duplicato che l’amministrazione postale è tenuta a rilasciare nel caso di smarrimento dell’originale da parte dell’ufficio postale.

Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
giovedì 31 gennaio 2008
 
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