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Indici della Rassegna

Titolo
ANNULLAMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE E CONSEGUENZE RISARCITORIE
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 25 gennaio 2008 n. 213 Riferimenti Normativi: - Art. 1181 del c.c.; - art. 35, comma 2° D.Lgs 80/1998
Testo


A seguito dell’annullamento dell’atto di aggiudicazione è immanente la responsabilità dell’amministrazione che ha erroneamente emesso provvedimento di affidamento dell’incarico, venendo così meno la necessità dell’obbligo in capo al privato di provare la colpa dell’ente affidatario, atteso che l’illegittimità è elemento sufficiente e presunzione (semplice) della colpa.
In tal modo l’onere della prova della scusabilità dell’errore è rimesso alla pubblica amministrazione che dovrà dar conto in ipotesi della complessità del fatto, dell’esistenza di contrasti giurisprudenziali, dell’intervento elisivo della Corte Costituzionale.
Laddove nelle more del pronunciamento il contratto abbia già prodotto, seppur parzialmente, i suoi effetti dovrà riconoscersi la tutela risarcitoria.
Secondo l’orientamento prevalente la stipula del contratto per la parte residua è rimessa alla scelta discrezionale dell’impresa, risultata posteriormente aggiudicataria, cui è demandata la decisione di subentrare nel rapporto con la p.a. laddove il contratto non sia stato eseguito per l’intero potendo pretendere alternativamente il risarcimento del danno anche per la parte non eseguita.
La sezione VI conferma l’orientamento già in precedenza espresso, e rimasto immutato nel tempo, secondo cui è rimessa alla scelta anche tecnica della società danneggiata verificare la bontà della soluzione risarcitoria per la parte del contratto ancora non eseguita rispetto alla possibilità di entrare nel rapporto e completare la fornitura od il servizio.
Indubbio che la realizzazione parziale deve essere oggetto di ponderata valutazione, tenuto conto dei modificati rapporti organizzativi anche alla luce del variato impegno di mezzi ed attrezzature per il difforme modello di remunerazione che è stato determinato rispetto alle aspettative originarie.
Ne deriva che laddove l’esecuzione del giudicato non possa più realizzarsi in modo pieno l’aggiudicatario potrà rifiutare l’offerta di adempimento parziale rispetto all’originaria configurazione del rapporto optando per il mero risarcimento del danno.
L’amministrazione dovrà formulare la proposta del pagamento a titolo risarcitorio riconoscendo l’importo pari al 10 % del valore della parte del contratto già eseguita (da determinarsi tenendo a base l’offerta formulata in sede di gara dalla definitiva aggiudicataria). Se l’aggiudicataria dovesse rivolgersi al solo risarcimento del danno per l’intero rapporto, allora la stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere a titolo risarcitorio una somma pari al 10% dell’intero (offerta).
La detta percentuale va intesa comprensiva di ogni voce di ulteriore danno e determinata all’attualità.




Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 15 febbraio 2008
 
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