Indici della Rassegna
Titolo
ANNULLAMENTO DELLâAGGIUDICAZIONE E CONSEGUENZE RISARCITORIE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 25 gennaio 2008 n. 213
Riferimenti Normativi:
- Art. 1181 del c.c.;
- art. 35, comma 2° D.Lgs 80/1998
Testo
A seguito dellâannullamento dellâatto di aggiudicazione è immanente la responsabilità dellâamministrazione che ha erroneamente emesso provvedimento di affidamento dellâincarico, venendo così meno la necessità dellâobbligo in capo al privato di provare la colpa dellâente affidatario, atteso che lâillegittimità è elemento sufficiente e presunzione (semplice) della colpa.
In tal modo lâonere della prova della scusabilità dellâerrore è rimesso alla pubblica amministrazione che dovrà dar conto in ipotesi della complessità del fatto, dellâesistenza di contrasti giurisprudenziali, dellâintervento elisivo della Corte Costituzionale.
Laddove nelle more del pronunciamento il contratto abbia già prodotto, seppur parzialmente, i suoi effetti dovrà riconoscersi la tutela risarcitoria.
Secondo lâorientamento prevalente la stipula del contratto per la parte residua è rimessa alla scelta discrezionale dellâimpresa, risultata posteriormente aggiudicataria, cui è demandata la decisione di subentrare nel rapporto con la p.a. laddove il contratto non sia stato eseguito per lâintero potendo pretendere alternativamente il risarcimento del danno anche per la parte non eseguita.
La sezione VI conferma lâorientamento già in precedenza espresso, e rimasto immutato nel tempo, secondo cui è rimessa alla scelta anche tecnica della società danneggiata verificare la bontà della soluzione risarcitoria per la parte del contratto ancora non eseguita rispetto alla possibilità di entrare nel rapporto e completare la fornitura od il servizio.
Indubbio che la realizzazione parziale deve essere oggetto di ponderata valutazione, tenuto conto dei modificati rapporti organizzativi anche alla luce del variato impegno di mezzi ed attrezzature per il difforme modello di remunerazione che è stato determinato rispetto alle aspettative originarie.
Ne deriva che laddove lâesecuzione del giudicato non possa più realizzarsi in modo pieno lâaggiudicatario potrà rifiutare lâofferta di adempimento parziale rispetto allâoriginaria configurazione del rapporto optando per il mero risarcimento del danno.
Lâamministrazione dovrà formulare la proposta del pagamento a titolo risarcitorio riconoscendo lâimporto pari al 10 % del valore della parte del contratto già eseguita (da determinarsi tenendo a base lâofferta formulata in sede di gara dalla definitiva aggiudicataria). Se lâaggiudicataria dovesse rivolgersi al solo risarcimento del danno per lâintero rapporto, allora la stazione appaltante sarà tenuta a corrispondere a titolo risarcitorio una somma pari al 10% dellâintero (offerta).
La detta percentuale va intesa comprensiva di ogni voce di ulteriore danno e determinata allâattualità .
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 15 febbraio 2008
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