Indici della Rassegna
Titolo
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Puglia Sez. III Sent. 31 Gennaio 2008 n. 119
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 267/2000 â
Testo
Eâ illegittima la deliberazione del Consiglio Comunale di surroga del consigliere qualora le dimissioni sono state presentate contestualmente ad altri consiglieri per poter provocare lo scioglimento dellâorgano collegiale e tale effetto non si è prodotto.
In base allâart. 141 T.U.EE.LL. tra le cause di scioglimento del consiglio comunale o provinciale rientra la cessazione dalla carica per dimissioni contestuali o presentate contemporaneamente al protocollo dellâEnte dalla metà più uno dei membri assegnati.
Lâobiettivo che gli amministratori intendono conseguire è quello di provocare lâimpossibilità del funzionamento dellâorgano collegiale, assumendo in questo modo rilievo lâelemento volontaristico e causale della condotta.
Sulla base di tale impostazione, ogni singola dimissione deve essere intesa quale negozio giuridico collegato agli altri, considerato quale elemento costitutivo di un atto collettivo.
La stretta interdipendenza tra le varie dichiarazioni di volontà implica che lâinvalidità di una di esse travolge tutte le altre.
Il mancato raggiungimento dello scopo, che nel caso di specie è rappresentato dallo scioglimento del consiglio comunale, implica che tutte le dimissioni pur legittimamente presentate non producono alcun effetto essendo così illegittima la deliberazione comunale che ha disposto la surroga dei consiglieri.
Lâimpronta volontaristica e finalistica delle dimissioni giustifica lâatto del consigliere coordinato in rapporto con quello degli altri, per cui il mancato raggiungimento dellâobiettivo rende tutte le condotte improduttive di effetti.
Questa impostazione tiene conto dellâimportanza e gravità delle conseguenze che si producono e questo giustifica la necessità che tutti gli atti siano posti in essere nel rispetto di quanto previsto normativamente.
Sotto lâaspetto procedimentale, lâart. 38 comma 8 T.U.EE.LL. così come novellato dalla L. 140/2004, richiede che le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere presentate personalmente al protocollo dellâEnte.
Il mancato rispetto di tale procedura implica lâinefficacia dellâatto con conseguente illegittimità dellâeventuale deliberazione del consiglio comunale di surroga dellâamministratore.
Lâinderogabilità della disposizione citata implica lâinvalidità delle dimissioni presentate da un consigliere presso la segreteria generale dellâEnte Locale, nelle mani del Segretario generale e successivamente depositate da questâultimo presso il protocollo senza che lâamministratore pubblico abbia rilasciato apposita delega in tal senso.
E qualora, come nel caso di specie, le dimissioni erano finalizzate al raggiungimento di un obiettivo quale lo scioglimento del consiglio comunale, il venir meno dellâatto del singolo consigliere travolge anche la validità e lâeffetto di quello degli altri, nei confronti dei quali non si potrà procedere alla surroga pur se le dimissioni sono presentate nel rispetto di quanto previsto normativamente.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 15 febbraio 2008
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