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Indici della Rassegna

Titolo
DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Puglia Sez. III Sent. 31 Gennaio 2008 n. 119 Riferimenti normativi: - D.Lgs. 267/2000 –
Testo

E’ illegittima la deliberazione del Consiglio Comunale di surroga del consigliere qualora le dimissioni sono state presentate contestualmente ad altri consiglieri per poter provocare lo scioglimento dell’organo collegiale e tale effetto non si è prodotto.

In base all’art. 141 T.U.EE.LL. tra le cause di scioglimento del consiglio comunale o provinciale rientra la cessazione dalla carica per dimissioni contestuali o presentate contemporaneamente al protocollo dell’Ente dalla metà più uno dei membri assegnati.
L’obiettivo che gli amministratori intendono conseguire è quello di provocare l’impossibilità del funzionamento dell’organo collegiale, assumendo in questo modo rilievo l’elemento volontaristico e causale della condotta.
Sulla base di tale impostazione, ogni singola dimissione deve essere intesa quale negozio giuridico collegato agli altri, considerato quale elemento costitutivo di un atto collettivo.
La stretta interdipendenza tra le varie dichiarazioni di volontà implica che l’invalidità di una di esse travolge tutte le altre.


Il mancato raggiungimento dello scopo, che nel caso di specie è rappresentato dallo scioglimento del consiglio comunale, implica che tutte le dimissioni pur legittimamente presentate non producono alcun effetto essendo così illegittima la deliberazione comunale che ha disposto la surroga dei consiglieri.
L’impronta volontaristica e finalistica delle dimissioni giustifica l’atto del consigliere coordinato in rapporto con quello degli altri, per cui il mancato raggiungimento dell’obiettivo rende tutte le condotte improduttive di effetti.
Questa impostazione tiene conto dell’importanza e gravità delle conseguenze che si producono e questo giustifica la necessità che tutti gli atti siano posti in essere nel rispetto di quanto previsto normativamente.
Sotto l’aspetto procedimentale, l’art. 38 comma 8 T.U.EE.LL. così come novellato dalla L. 140/2004, richiede che le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere presentate personalmente al protocollo dell’Ente.
Il mancato rispetto di tale procedura implica l’inefficacia dell’atto con conseguente illegittimità dell’eventuale deliberazione del consiglio comunale di surroga dell’amministratore.
L’inderogabilità della disposizione citata implica l’invalidità delle dimissioni presentate da un consigliere presso la segreteria generale dell’Ente Locale, nelle mani del Segretario generale e successivamente depositate da quest’ultimo presso il protocollo senza che l’amministratore pubblico abbia rilasciato apposita delega in tal senso.
E qualora, come nel caso di specie, le dimissioni erano finalizzate al raggiungimento di un obiettivo quale lo scioglimento del consiglio comunale, il venir meno dell’atto del singolo consigliere travolge anche la validità e l’effetto di quello degli altri, nei confronti dei quali non si potrà procedere alla surroga pur se le dimissioni sono presentate nel rispetto di quanto previsto normativamente.




Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 15 febbraio 2008
 
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