Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
Strade vicinali: legittime le ordinanze sindacali di ripristino del pubblico transito
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
(Tar Emilia Romagna, Parma, sent. 12 luglio 2004, n. 423)
Testo

? Il fatto

Alcuni proprietari di terreni agricoli hanno impugnato il provvedimento con il quale la locale amministrazione comunale ordinava loro di ripristinare l'uso pubblico della strada vicinale, la cui pregressa destinazione all'uso pubblico era successivamente venuta meno.
Di qui l'occupazione del tratto di strada in esame, per effetto dell'estensione, al sedime stradale, delle coltivazioni agricole circostanti.

I ricorrenti tra i vari motivi di impugnazione eccepivano il tardivo esercizio, da parte dell'amministrazione, dei poteri di polizia demaniale.
Nello specifico, si sosteneva che, l'amministrazione, ai sensi della norma di cui all'art. 1168 c.c. che disciplina la tutela possessoria tra privati, avrebbe dovuto esercitare i poteri relativi al ripristino, entro un anno dal patito spoglio, e non a distanza di decenni.


? Il Principio

I giudici amministrativi, con la sentenza in epigrafe, sostengono che tra il potere di autotutela di cui è investita l'Autorità Comunale e l'azione a tutela del possesso di cui dispone il privato, non vi è né identità né similitudine di ratio.

Il potere normativamente conferito alla p.a. affinchè questa ripristini la funzione pubblica cui il bene è destinato, non può sopportare, considerato il regime pubblicistico di indisponibilità che caratterizza tali beni e le connesse pubbliche funzioni, l'apposizione di termini decadenziali propri del regime privatistico della tutela possessoria.

Il collegio aggiunge inoltre, che, una volta preso atto dell'inclusione della strada nell'elenco delle strade comunali vicinali ai sensi dell'art. 7, Legge n. 126/1958 ed accertato l'effettivo ed originario pubblico transito sulla strada, l'amministrazione non è neanche tenuta ad apporre una motivazione particolare all'ordinanza di ripristino, stante la sufficienza della mera constatazione dell'abusiva alterazione di tale destinazione.

Nella fattispecie, avendo, i ricorrenti, invaso ed utilizzato per la coltivazione agricola il terreno su cui insisteva l'originario tracciato viario, ciò è di per sè prova sufficiente a dimostrare l'alterazione della pubblica destinazione.


? La massima
"Il disuso prolungato di una strada comunale o vicinale da parte della collettività e l'inerzia dell'Amministrazione nella cura della stessa e/o nell'intervenire riguardo ad occupazioni o usi, da parte dei privati, incompatibili con tale destinazione "iuris publici" non costituiscono elementi sufficienti, sul piano logico giuridico, a comprovare inequivocabilmente la cessazione della destinazione del bene - anche solo potenziale - all'uso pubblico (c.d. sdemanializzazione tacita), essendo ulteriormente necessario, al riguardo, che tali elementi indiziari siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da non lasciare adito ad altre ipotesi se non a quella che l'Amministrazione abbia definitivamente rinunciato al ripristino dell'uso pubblico della strada".
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 16 luglio 2004
 
Valuta questa Pagina
stampa