Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
TARGA ILLEGGIBILE E’ legittimo il fermo amministrativo
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, sez. II, sent. 30 gennaio 2008, n. 2214
Testo
Un Prefetto proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza di un Giudice di Pace con cui era stata accolta l'opposizione proposta da un automobilista avverso il verbale di contravvenzione che aveva disposto il fermo amministrativo del veicolo a seguito del ritiro della targa che, in quanto usurata, era priva delle caratteristiche di rifrangenza.
Il Giudice di Pace aveva ritenuto, in decisione, che il fermo amministrativo del veicolo potesse operare soltanto nell'ipotesi di contraffazione della targa ma non anche nell’ipotesi contestata all'opponente per essere stata la targa priva delle caratteristiche di rifrangenza in quanto usurata.
Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte hanno rilevato innanzitutto che il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, evocata in giudizio al posto del Ministero dell'Interno (nei cui confronti si sarebbe dovuto instaurare l'opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia stradale) era stato sanato dalla condotta processuale tenuta dall'Avvocatura dello Stato la quale, pure avendo proposto il ricorso per Cassazione, non ha sollevato alcuna eccezione in ordine all'irregolarità del contraddittorio.

Nel merito il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 216 Codice della Strada, 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, censurava la sentenza impugnata che aveva ritenuto la sanzione accessoria del fermo amministrativo prevista soltanto nel caso di contraffazione della targa e non pure nell'ipotesi contestata all'opponente di targa non rifrangente, perché usurata.

In ricorso per Cassazione deve trovare accoglimneto in quanto, ai sensi dell'art. 216, 1° comma del codice della strada, nel caso di ritiro della targa, è previsto il fermo amministrativo del veicolo di cui all'art. 214, conseguendo tale sanzione accessoria in ogni caso in cui la targa venga, ai sensi dell'art. 100 comma 15 cod. strada, ritirata.
Tale norma prevede che dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati.
Il precedente comma 13 punisce la violazione dei commi 5 e 10. Il comma 5 prescrive che le targhe indicate ai commi 1, 2, 3 e 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.

Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, il fermo amministrativo è previsto, ai sensi dell'art. dell'art. 100 comma 15, C.d.S., non soltanto nel caso di targhe contraffatte, ma anche quando, come nella specie, le targhe siano prive delle caratteristiche rifrangenti perché usurate.


Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 15 febbraio 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa