Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
INDENNITÀ PER TURNO IN GIORNO FESTIVO INFRASETTIMANALE
Argomento
Pubblico impiego
Abstract
Riferimenti Interpretativi: - Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 04/2008 - Riferimenti Normativi - artt. 22-24 CCNL 14/09/2000 –
Testo

Il turnista che esercita l’attività lavorativa in un giorno festivo infrasettimanale ha diritto solo all’indennità per il turno.

In base all’art. 22 del CCNL 14/09/2000 “gli enti, in relazione alle esigenze organizzative possono istituire turni giornalieri, corrispondendo al personale un’indennità che compensa il disagio derivante dalla particolare articolazione del lavoro.”
L’ipotesi contemplata riguarda l’attività del turnista il quale nell’arco di una distribuzione delle rotazioni si trova a lavorare in un giorno festivo infrasettimanale.
Per il lavoro esercitato, il dipendente ha diritto solo all’indennità cui al richiamato articolo 22 a prescindere dallo svolgimento dell’attività in un giorno festivo o feriale.
Situazione completamente differente è quella contemplata dal successivo articolo 24 nel quale il dipendente per particolari esigenze di servizio eccezionalmente non usufruisce del giorno di riposo settimanale.
Solo in tal caso il lavoratore ha diritto alla retribuzione giornaliera maggiorata del 50% ed al riposo compensativo.
Mentre il dipendente che esercita, per particolari ragioni, l’attività in un giorno festivo infrasettimanale ha diritto, a richiesta, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso con la maggiorazione prevista.
La differenza tra le due norme è evidente, nell’un caso, quello contemplato nell’art. 22, lo svolgimento dell’attività in un giorno infrasettimanale festivo rientra nella normale turnazione e pertanto il lavoratore ha diritto solo ad un’indennità; nell’altro caso, invece, il dipendente eccezionalmente esercita l’attività in un girono festivo e ciò gli dà diritto ai benefici cui all’art. 24 CCNL.
Tale distinzione è stata sottolineata dal Dipartimento Funzione Pubblica, precisando come lo svolgimento del turno, pur esercitato in un giorno festivo, in quanto rientra nella normale distribuzione dell’attività lavorativa non garantisce benefici né in termini economici, né tantomeno per il riposo compensativo.

Autore
Data
venerdì 15 febbraio 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa