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Indici della Rassegna

Titolo
L’ACCESSO È AMMISSIBILE SOLO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma, sent. 28 gennaio 2008 n. 625 Riferimenti Normativi: - Legge 241/1990
Testo
E’ corretto il rifiuto della amministrazione all’ostensione di fotografie eseguite nel corso dei sopraluoghi della Polizia Municipale. Il diritto di accesso va riferito al diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di “documenti amministrativi”. Per orientamento costante è “documento amministrativo” ogni rappresentazione (grafica, fotocinematografica, elettromagnetica etc.) del contenuto di atti, compresi gli atti interni.
La riproduzione di mere operazioni compiute da agenti il cui contenuto non sia stato però trasfuso o consegnato in un atto non può divenire di per sé oggetto di un diritto dell’interessato ad accedervi.
Parimenti corretto il rifiuto di accesso ad atti in corso di redazione atteso che il ricorso è proponibile per ottenere la esibizione di atti già formati e realmente esistenti. E’inammissibile investire la P.A. della ricerca di atti indeterminati e di incerta esistenza al fine di soddisfare una esigenza conoscitiva del richiedente sulla esistenza di provvedimento che, a giudizio del richiedente, l’Amministrazione aveva l’obbligo di emanare.

Autore
Data
venerdì 15 febbraio 2008
 
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