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Indici della Rassegna

Titolo
Stabiliti i nuovi termini per l'adesione
Argomento
Condono edilizio
Abstract
(Corte Costituzionale, sez. I, sent. 28 giugno 2004, n. 196)
Testo

Al fine di adempiere alle indicazioni emergenti dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 196 del 2004) – con cui come è noto è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di parte dell’art. 32 del Decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 – il Consiglio dei Ministri ha adottato, ma non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, uno specifico Decreto Legge che introduce nuovi termini inerenti le scadenze relative al condono, tra i quali è rilevante ricordare:

Emanazione delle leggi regionali Entro quattro mesi dall’entrata in vigore del D.L. e quindi presumibilmente entro l’inizio di Novembre 2004

Istanza di condono edilizio 10 dicembre 2004

Seconda rata oblazione anticipo oneri concessori
20 dicembre 2004
Terza rata oblazione anticipo oneri concessori
30 dicembre 2004
Integrazione della domanda con denuncia in catasto, denuncia ICI, tassa rifiuti e occupazione suolo pubblico 30 giugno 2005

Come già riferito nelle precedenti pubblicazioni della presente rassegna, una volta emanata la specifica legge regionale il cittadino potrà presentare l’istanza di condono, la quale dovrà necessariamente sottostare ai limiti tracciati dalla normativa periferica, i quali potranno essere anche più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla precedente legge statale.
Le disposizioni del Decreto Legge non contengono indicazioni in merito alla sorte delle domande già presentate, materia che probabilmente verrà affidata all’iter parlamentare della conversione del Decreto.
Autore
Dott. F. A. Corrias
Data
venerdì 16 luglio 2004
 
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