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Indici della Rassegna

Titolo
CERTIFICATO DI AGIBILITA’ E CONDIZIONI NEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Puglia, Bari sez. III, sentenza 14 gennaio 2009 n. 33; Riferimenti Normativi: - D.P.R. n. 380 del 2001
Testo
Si deve premettere che il certificato di agibilità è funzionale ad accertare che l’immobile al quale si riferisce è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, e non anche nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche, che è invece attestato dal titolo edilizio. E’ agevole osservare che ben si può avere una costruzione interamente abusiva che però, dal punto di vista strettamente tecnico, è assolutamente agibile. Né si potrebbe validamente sostenere che la mancanza di un valido titolo edilizio incide sull’interesse a richiedere il certificato di agibilità, e quindi sulla legittimazione a presentare la relativa istanza, posto che l’abuso edilizio non è sempre sanzionabile con l’ordine di demolizione e, a determinate condizioni, esso può essere mantenuto: del resto, in Giurisprudenza Amministrativa si è affermato che è illegittimo il diniego della agibilità (un tempo licenza di abitabilità) motivato unicamente con la difformità dell’immobile dal progetto approvato, e che il rilascio del certificato di agibilità non incide sul potere del sindaco di reprimere abusi edilizi, né contraddice o revoca implicitamente un eventuale precedente ordine di demolizione delle opere.
E’ illegittima, invece, una attestazione di agibilità che sia stata condizionata da falsi presupposti che hanno svolto un ruolo determinante nella formazione dell’elemento volontaristico dell’atto, e che perciò inficiano di illegittimità l’intera attestazione; nella specie l’attestazione di agibilità si fondava sull’erroneo presupposto che la condizione specifica inserita nel permesso in variante si fosse avverata.
Per ciò che concerne il permesso di costruire va rilevato come la decadenza possa essere conseguente solo alle due ipotesi previste dall’art. 15 D.P.R. n. 380 del 2001, e cioé: a) in conseguenza del decorso dei termini stabiliti dalla legge per l’inizio e la fine lavori; b) nonché in conseguenza della sopravvenienza di previsioni urbanistiche contrastanti con il permesso rilasciato, allorché i lavori non siano già iniziati. Non può invece ritenersi consentito, alla Amministrazione comunale, determinare autonomamente ulteriori cause di decadenza automatica del permesso di costruire.
Alla stregua del principio appena affermato, nel caso di specie, è stato ritenuto che la condizione speciale inserita nel permesso in variante, là ove comminava la decadenza automatica di esso al mancato avveramento di una condizione nel termine indicato, doveva considerarsi nulla e, perciò, improduttiva di effetti, per evidente travalicamento dei poteri che la legge attribuisce al Comune in sede di rilascio del titolo edilizio, trattandosi di determinazione adottata in carenza di potere.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 31 gennaio 2009
 
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