Indici della Rassegna
Titolo
ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA E CONSEGUENZE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 12 dicembre 2007 n. 490
Testo
1 â Riprendendo lâorientamento comunitario e della stessa Corte di Giustizia si afferma che ogni componente lâassociazione temporanea (anche costituenda) ha legittimazione e titolo - acquisita con la partecipazione - ad impugnare gli atti di gara, perché se da un lato non lede il mandato irrevocabile all'impresa capogruppo, dallâaltro con la propria azione è nella condizione di accrescere le possibilità di tutela giurisdizionale conseguendo maggiore aderenza alla fisionomia dell'associazione temporanea costituenda, che non trasforma in soggetto autonomo e distinto i singoli componenti.
2 - Rileva il Collegio che, per pacifica e costante giurisprudenza, la segretezza delle offerte è elemento indefettibile delle pubbliche gare. Lâosservanza del principio deve anzi essere garantita anche da menomazioni soltanto potenziali. Ciò che conta è l'oggettiva impossibilità di conoscere le offerte e questa certamente non è più tutelata quando non si dia certezza del mantenimento dei sigilli ammettendo, pur se per mera ipotesi, la consultabilità ad opera dei membri della commissione.
Se poi i criteri di aggiudicazione siano stati specificati dalla Commissione solo successivamente allâapertura delle offerte è indubbia lâillegittimità dellâoperati e, quindi, lâannullabilità della procedura e la sua rinnovazione.
3) La sentenza in rassegna oltre ai principi di cui ai precedenti punti ha rilievo per porre lâaccento sulle conseguenze che derivano al contratto già stipulato ed ai lavori ancora da eseguire nellâipotesi in cui il giudice abbia annullato la procedura di gara.
Il principio di effettività della tutela sancito, tanto a livello comunitario quanto a livello costituzionale, solo allorché risulti compiuta l'opera è inconcepibilmente relegato al solo ambito risarcitorio.
Va privilegiata e perseguita la tutela in forma specifica, eccezion fatta per i soli casi in cui essa non risulti materialmente possibile o appaia obiettivamente non satisfattiva per la parte ricorrente. Sarà quindi percorribile l'esecuzione del servizio, in caso di rinnovazione del procedimento e rinnovazione dellâ aggiudicazione, se non impedita dalla intervenuta realizzazione integrale di opere e infrastrutture.
L'annullamento dell'aggiudicazione in sede giurisdizionale provoca lâinefficace del contratto di appalto intervenuto nelle more del giudizio. Il negozio, pienamente efficace al momento della sua nascita, diviene inefficace per il sopravvenire di una ragione nuova di âinidoneità funzionaleâ per l'incidenza di interessi giuridici incompatibili con l'interesse negoziale.
Ma gli effetti solutori non incidono sulle prestazioni nel contempo eseguite, di talchè lâoriginario aggiudicatario mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite e delle infrastrutture già interamente realizzate sulla base del contratto.
Il pregiudizio subito dalla non aggiudicataria potrà riconoscersi solo nella ipotesi in cui si abbia certezza dellâesito del procedimento.
Poiché il danno per essere risarcibile deve essere certo e non probabile quindi laddove dallâesame del procedimento di scelta seppur affetto da illegittimità non risulti chiaro quale impresa si sarebbe aggiudicata lâappalto, non potrà farsi luogo allâaccoglimento della domanda.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 29 febbraio 2008
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