Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI Non è ammessa la possibilità di svolgimento di attività a favore di soggetti diversi dai propri soci
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Lazio Roma, sez.III, sent. 18 febbraio 2008 n. 1409
Testo
Tra le società costituite, ovvero modificate, ed in linea con il disposto di cui all’art. 13 della Legge 248/2006 il cui scopo sociale sia quello di supportare esclusivamente i propri soci (enti pubblici locali e/o soggetti a capitale pubblico) nella produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, possono rientrare anche le società di ingegneria.
L’art.90 del D.lgov n.163/2006 impone quale requisiti indefettibili per essere annoverati tra le società di ingegneria solamente la costituzione in forma di società di capitali o di cooperativa e lo svolgimento dell’attività ivi indicata, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza di operare in una situazione di concorrenza nel libero mercato.
2) L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della l. 241/1990 non provoca ex se l'illegittimità del provvedimento finale se risulti provata l'irrilevanza della partecipazione dell'interessato rispetto ad un esito del procedimento medesimo che non avrebbe potuto essere diverso.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 29 febbraio 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa