Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI
Non è ammessa la possibilità di svolgimento di attività a favore di soggetti diversi dai propri soci
 
	 
	
	
	    Abstract
	    Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Lazio Roma, sez.III, sent. 18 febbraio 2008 n. 1409
 
	 
	
	    Testo
	    	Tra le società costituite, ovvero modificate, ed in linea con il disposto di cui allâart. 13 della Legge 248/2006 il cui scopo sociale sia quello di supportare esclusivamente i propri soci (enti pubblici locali e/o soggetti a capitale pubblico) nella produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonchè per lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza, possono rientrare anche le società di ingegneria.
Lâart.90 del D.lgov n.163/2006 impone quale requisiti indefettibili per essere annoverati tra le società di ingegneria solamente la costituzione in forma di società di capitali o di cooperativa e lo svolgimento dellâattività ivi indicata, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza di operare in una situazione di concorrenza nel libero mercato.
2) L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della l. 241/1990 non provoca ex se l'illegittimità del provvedimento finale se risulti provata l'irrilevanza della partecipazione dell'interessato rispetto ad un esito del procedimento medesimo che non avrebbe potuto essere diverso.
 
	 
	
	    Autore
	    Avv. M. T. Stringola 
	 
	
	    Data
	    venerdì 29 febbraio 2008 
	 
 
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