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RISERVA POSTI NEI CONCORSI PUBBLICI
Argomento
Concorsi
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. VI, Sent. 17 Gennaio 2008, n. 95 Riferimenti normativi: - L. 68/1999 - D. Lgs. 181/2000
Testo
Il requisito dello stato di disoccupazione per l’assunzione dei disabili inseriti nella quota di riserva deve essere posseduto al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

L’attuale sistema legislativo prevede, ai sensi dell’art. 3 della L. 68/1999, l’obbligo per i datori di lavoro pubblici e privati di avere alle proprie dipendenze una percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie dei disabili in rapporto al numero complessivo degli occupati.
Il soggetto che versi nelle condizioni previste dalla legge e riscontrate a seguito di apposita certificazione deve essere iscritto, ai sensi del successivo art. 8, in un elenco presso gli uffici competenti, da cui risulti oltre al suo stato di disabilità anche quello di disoccupato.
Il requisito di disoccupazione esprime la condizione di chi, disoccupato o inoccupato, sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa.

Tale stato dovrà essere comprovato dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente e da una dichiarazione all’immediata disponibilità al lavoro.
Il servizio competente, allo scopo di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta lavorativa, effettua degli incontri periodici con gli iscritti nelle apposite liste e la mancata presentazione senza giustificato motivo implica la perdita dello stato di disoccupazione.
Dalla normativa vigente emerge in modo chiaro che i requisiti per poter accedere alla quota di riserva sono lo stato di disabilità e la condizione di disoccupato, elementi che debbono essere comprovati da documentazione apposita.
Qualora il soggetto che si trovi nelle condizioni previste dalla legge partecipi ad un concorso pubblico i requisiti necessari per accedere alla quota di riserva debbono essere presenti al momento della scadenza del termine indicato nel bando e non necessariamente al momento dell’assunzione.
Ciò sta a significare che se un concorrente, successivamente alla presentazione della domanda ad un concorso, svolga un’attività lavorativa, che, ai sensi dell’art. 4 D. Lgs. 181/2000, implicherebbe la perdita del requisito dello stato di disoccupato per aver accettato un’offerta eccedente otto mesi, può comunque partecipare alle selezioni e qualora risulti vincitore ricoprire il posto.
Una tesi differente da quella prospettata implicherebbe l’irragionevole conseguenza che il disabile inserito nella graduatoria permanente per

non perdere il beneficio di riserva per l’assunzione, non dovrebbe accettare alcun incarico a tempo determinato superiore al limite stabilito dal legislatore, senza avere, comunque, la certezza di conseguire il posto riservato.
Tal tesi contrasta, altresì, con la ratio della disciplina legislativa che cerca di agevolare l’ingresso nel modo del lavoro dei portatori di handicap.
La tutela nei confronti di tali soggetti è ribadita dalla considerazione che lo stato di disoccupazione deve essere attestato esclusivamente mediante l’iscrizione negli appositi elenchi tenuti dai competenti uffici, dei disabili che risultino disoccupati o inoccupati.
L’iscrizione, con il suo valore costitutivo, esprime l’unico elemento di prova della esistenza del requisito al momento della scadenza del bando a nulla rilevando l’eventuale perdita dello stato di disoccupazione nel periodo di pendenza del concorso e nel momento della probabile assunzione, per essere il candidato risultato idoneo a ricoprire il posto.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 29 febbraio 2008
 
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