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Indici della Rassegna

Titolo
LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI DEVE ESSERE MOTIVATA
Argomento
Diritto di accesso
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Sez. I ter, sent. 28 gennaio 2008, n. 594
Testo
Un Dirigente, iscritto all’organizzazione sindacale, esponeva nel ricorso di aver inoltrato richiesta verbale in via informale, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 184 del 2006, di accesso a tre note mandate dal sindacato di appartenenza all’Amministrazione, al fine di «estrarre copia completa del protocollo di ricezione dell’ente» e, dinanzi ad un immotivato diniego del responsabile, ha reiterato l’istanza in forma scritta ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Con apposita nota il responsabile del servizio amministrativo dell’Ente ha respinto quest’ultima istanza, in quanto carente della necessaria motivazione. L’interessato proponeva, quindi, ricorso eccependo la olazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 e art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Con la sentenza in epigrafe i giudici amministrativi hnno precistao che a norma dell'originario art. 22 della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi «è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti». A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, la lettera b) del citato art. 22 definisce in maniera puntuale i soggetti «interessati» come «tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Anche il comma 2 dell’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che «il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato».
Dunque, anche nell'attuale disciplina legislativa e regolamentare in materia di accesso alla documentazione amministrativa conserva piena applicazione l'assunto per cui, se è vero che l'accertamento dell'interesse all'accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l'ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta, nondimeno deve sempre sussistere un nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare - ove necessario, anche giudizialmente - la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.
In termini generali, può, pertanto, affermarsi che chiunque inoltri una richiesta di accesso è tenuto ad indicare la propria posizione legittimante al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e deve, altresì, fornire la motivazione della richiesta stessa.
A riguardo, l’orientamento giurisprudenziale è consolidato nel ritenere che l'esercizio di accesso agli atti della P.A., ai sensi dell'art. 22 l. n. 241 del 1990, non è finalizzato alla verifica dell'efficienza dell'amministrazione stessa ed è, pertanto, inammissibile il relativo ricorso ove non si dimostri il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti del soggetto ricorrente. In definitiva, l'accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro che vi abbiano interesse, potendosene eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 29 febbraio 2008
 
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