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Indici della Rassegna

Titolo
VERBALI ISPETTIVI ED ACCESSO AGLI ATTI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Lazio, Sez. III, sent. 1 febbraio 2008 n. 900
Testo

Il giudice ripercorre l’evoluzione giurisprudenziale in merito al diritto di accesso agli atti e rammenta che nel pregresso erano state ammesse all’accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori (in sede di indagini ispettive a carico del proprio datore di lavoro) disapplicando le eventuali disposizioni interne di segno opposto.
Partendo dalla materia penale - che impone la secretazione degli atti fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari - si perviene ad analizzare l’ipotesi di accertamenti ispettivi,
in cui si siano accertati illeciti amministrativi, riconoscendo laprevalenza del diritto di difesa rispetto al diritto di riservatezza.
A ciò si è aggiunto che a contrastare la paventata possibilità di ritorsioni avverso i lavoratori per le dichiarazioni dagli stessi rese in sede di ispezione vi è l’insieme delle tutele riconosciute al lavoratore attraverso istituti previsti dall’ordinamento, sia all'interno della normativa sul lavoro sia dei contratti collettivi di categoria di vario livello.
Di talchè se la detta esigenza di tutela del lavoratore da eventuali ritorsioni era stata ritenuta la ragione principale del divieto di ostensione delle dichiarazioni rese dal medesimo in occasione di visite ispettive detta esigenza non ha ragione di esistere laddove le dette dichiarazioni siano oscurate dei dati e generalità dei soggetti che hanno reso la dichiarazione.
Momento di conciliazione delle contrapposte posizioni (ossia da un lato evitare il pericolo di azioni discriminatorie e di pregiudizi al lavoratore, dall’altro evitare che la secretazione possa essere motivo di dichiarazioni mendace al fine di tutelare la propria posizione lavorativa) e momento di tutela dell’interesse pubblico all’acquisizione di dati necessari per assicurare una contribuzione corrispondente a quella dovuta può trovarsi nel consentire l’accesso a chi dia conto chiaramente della detta esigenza di tutela prestando concretezza all’interesse tutelato dalla legge .
Non si sottace che l’esigenza di secretazione non appare di rilievo in ipotesi di società di media e grande dimensioni dove, oscurato il nominativo, appare di difficile individuazione il soggetto che ha reso dichiarazioni pregiudizievoli per l’impresa.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 29 febbraio 2008
 
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