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Indici della Rassegna

Titolo
L’ATTO ENDOPROCEDIMENTALE E’ AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE Deve sussistere l’idoneità dell’atto ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato Sez. IV Sent. 04 febbraio 2008, n. 296 Riferimenti normativi: - T.U. 267/2000
Testo
L’atto endoprocediemntale è autonomamente impugnabile quando è idoneo ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva.

Il provvedimento amministrativo è l’atto conclusivo del procedimento idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica altrui.
Tutti gli atti che portano all’adozione di quello finale rimangono assorbiti da quest’ultimo, pertanto solo il provvedimento è in grado di incidere sulle situazioni giuridiche dei destinatari, i quali, qualora si ritengano lesi nei propri diritti soggettivi o interessi legittimi potranno impugnare esclusivamente l’atto produttivo degli effetti.
Tale principio generale trova eccezioni laddove gli atti intermedi hanno natura tale da incidere ineludibilmente sul provvedimento da emanare.
Tipico esempio sono i pareri vincolanti ossia quegli atti emessi da alcuni organi consultivi cui l’amministrazione attiva è obbligata a conformarsi.
In tal caso si evidenzia tradizionalmente la partecipazione dell’organo consulente alla fase decisoria, trattandosi di atto complesso, nel quale residua un limitato spazio operativo all’organo richiedente, a cui, rimane comunque la possibilità di non emanare l’atto alla cui adozione il parere vincolante è preordinato.
La natura vincolante si ravvisa altresì in quelle proposte idonee ad imprimere una soluzione prestabilita alla determinazione conclusiva, anticipandone l’esito.
La qualifica provvedimentale è rintracciabile ancora in qualsiasi atto interlocutorio idoneo a bloccare il procedimento amministrativo facendo venir meno l’iniziativa dell’istante ad un celere soddisfacimento dell’interesse prospettato.
Tipici atti di tal natura sono quelli che rinviano ad un evento futuro ed incerto l’ appagamento dell’interesse richiesto dal privato.
Sulla scorta di tale indirizzo si ritiene configurabile come determinazione impugnabile e non atto intraprocedimentale qualsiasi nota con cui si nega all’istante l’iscrizione all’albo regionale per lo svolgimento di un’attività, iscrizione presupposto per l’iscrizione in quello nazionale cui è effettivamente rivolta la richiesta.
La preclusione a livello regionale, pur se espressa all’interno di una nota o documento informatico, condiziona in modo vincolante l’eventuale successivo provvedimento nazionale, in quanto quello emesso a livello locale è configurabile come idoneo a bloccare l’iter precludendo al richiedente il raggiungimento dell’obiettivo prefigurato.
La natura della nota elaborata a livello locale è quindi identificabile a tutti gli effetti come un provvedimento, indipendentemente dalla forma e pertanto impugnabile innanzi al giudice amministrativo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 29 febbraio 2008
 
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