Indici della Rassegna
Titolo
LâATTO ENDOPROCEDIMENTALE Eâ AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE
Deve sussistere lâidoneità dellâatto ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato Sez. IV Sent. 04 febbraio 2008, n. 296
Riferimenti normativi:
- T.U. 267/2000
Testo
Lâatto endoprocediemntale è autonomamente impugnabile quando è idoneo ad imprimere un indirizzo ineluttabile alla determinazione conclusiva.
Il provvedimento amministrativo è lâatto conclusivo del procedimento idoneo a produrre effetti nella sfera giuridica altrui.
Tutti gli atti che portano allâadozione di quello finale rimangono assorbiti da questâultimo, pertanto solo il provvedimento è in grado di incidere sulle situazioni giuridiche dei destinatari, i quali, qualora si ritengano lesi nei propri diritti soggettivi o interessi legittimi potranno impugnare esclusivamente lâatto produttivo degli effetti.
Tale principio generale trova eccezioni laddove gli atti intermedi hanno natura tale da incidere ineludibilmente sul provvedimento da emanare.
Tipico esempio sono i pareri vincolanti ossia quegli atti emessi da alcuni organi consultivi cui lâamministrazione attiva è obbligata a conformarsi.
In tal caso si evidenzia tradizionalmente la partecipazione dellâorgano consulente alla fase decisoria, trattandosi di atto complesso, nel quale residua un limitato spazio operativo allâorgano richiedente, a cui, rimane comunque la possibilità di non emanare lâatto alla cui adozione il parere vincolante è preordinato.
La natura vincolante si ravvisa altresì in quelle proposte idonee ad imprimere una soluzione prestabilita alla determinazione conclusiva, anticipandone lâesito.
La qualifica provvedimentale è rintracciabile ancora in qualsiasi atto interlocutorio idoneo a bloccare il procedimento amministrativo facendo venir meno lâiniziativa dellâistante ad un celere soddisfacimento dellâinteresse prospettato.
Tipici atti di tal natura sono quelli che rinviano ad un evento futuro ed incerto lâ appagamento dellâinteresse richiesto dal privato.
Sulla scorta di tale indirizzo si ritiene configurabile come determinazione impugnabile e non atto intraprocedimentale qualsiasi nota con cui si nega allâistante lâiscrizione allâalbo regionale per lo svolgimento di unâattività , iscrizione presupposto per lâiscrizione in quello nazionale cui è effettivamente rivolta la richiesta.
La preclusione a livello regionale, pur se espressa allâinterno di una nota o documento informatico, condiziona in modo vincolante lâeventuale successivo provvedimento nazionale, in quanto quello emesso a livello locale è configurabile come idoneo a bloccare lâiter precludendo al richiedente il raggiungimento dellâobiettivo prefigurato.
La natura della nota elaborata a livello locale è quindi identificabile a tutti gli effetti come un provvedimento, indipendentemente dalla forma e pertanto impugnabile innanzi al giudice amministrativo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 29 febbraio 2008
Valuta questa Pagina stampa