Indici della Rassegna
Titolo
RISARCIMENTO DANNI PER LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR Piemonte , Sez. I Sent. 26 febbraio 2008 n. 303
Testo
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione degli interessi legittimi è riconducibile nello schema della responsabilità aquiliana ai sensi dellâart. 2043 c.c.
La richiesta di risarcimento danni a seguito dellâannullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo deve essere proposta ai sensi dellâart. 2043 codice civile in quanto la condotta lesiva dellâEnte integra gli estremi di una responsabilità extracontrattuale.
La riconducibilità del comportamento dellâAmministrazione Pubblica allâinterno dello schema della responsabilità aquiliana, obbliga colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria, in base allâart. 2043 c.c. , a dover provare il fatto lesivo il nesso di casualità ed il danno subito.
Qualora la lesione della situazione giuridica del privato sia scaturisca dallâannullamento di un provvedimento amministrativo, il richiedente è tenuto a provare non solo lâannullamento ad opera del giudice amministrativo dellâatto illegittimo, ma anche lâelemento psicologico della colpa dellâEnte Pubblico.
A sua volta la Pubblica Amministrazione dovrà provare lâesistenza di un errore scusabile sulla base del quale ha adottato il provvedimento.
Tale errore deve essere individuato in riferimento al caso concreto e consistere in quella serie di elementi che possono giustificare la condotta tenuta dallâEnte.
Tra tali elementi rientrano, tra gli altri, lâesistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, la non univocità nellâinterpretazione del testo legislativo.
Sulla scorta di tale orientamento non può essere riconosciuta una responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione la quale abbia adottato un provvedimento poi ritenuto illegittimo, sulla base di una norma formulata in modo incerto, allâinterno di un quadro legislativo confuso e privo di chiarezza.
In tale ipotesi, lâ attività dellâEnte è fondata su un errore idoneo ad escludere qualsiasi responsabilità per lâassenza dellâelemento psicologico e del requisito della colpa.
Ai fini dellâaccoglimento della richiesta di risarcimento danni, la sola esistenza dellâelemento oggettivo quale il provvedimento amministrativo annullato in quanto illegittimo, non è di per se sufficiente per riconoscere una responsabilità in capo allâEnte Pubblico qualora il danneggiato non riesca a provare la colpa dellâamministrazione, la quale colpa rimane esclusa ogniqualvolta la condotta assuntivamente lesiva non sia esclusivamente e direttamente riconducibile ad un comportamento dellâ Ente Locale.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 29 febbraio 2008
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