Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
RISARCIMENTO DANNI PER LESIONE DI INTERESSI LEGITTIMI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR Piemonte , Sez. I Sent. 26 febbraio 2008 n. 303
Testo
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione degli interessi legittimi è riconducibile nello schema della responsabilità aquiliana ai sensi dell’art. 2043 c.c.

La richiesta di risarcimento danni a seguito dell’annullamento di un provvedimento amministrativo illegittimo deve essere proposta ai sensi dell’art. 2043 codice civile in quanto la condotta lesiva dell’Ente integra gli estremi di una responsabilità extracontrattuale.
La riconducibilità del comportamento dell’Amministrazione Pubblica all’interno dello schema della responsabilità aquiliana, obbliga colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria, in base all’art. 2043 c.c. , a dover provare il fatto lesivo il nesso di casualità ed il danno subito.
Qualora la lesione della situazione giuridica del privato sia scaturisca dall’annullamento di un provvedimento amministrativo, il richiedente è tenuto a provare non solo l’annullamento ad opera del giudice amministrativo dell’atto illegittimo, ma anche l’elemento psicologico della colpa dell’Ente Pubblico.
A sua volta la Pubblica Amministrazione dovrà provare l’esistenza di un errore scusabile sulla base del quale ha adottato il provvedimento.
Tale errore deve essere individuato in riferimento al caso concreto e consistere in quella serie di elementi che possono giustificare la condotta tenuta dall’Ente.
Tra tali elementi rientrano, tra gli altri, l’esistenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, la non univocità nell’interpretazione del testo legislativo.
Sulla scorta di tale orientamento non può essere riconosciuta una responsabilità in capo alla Pubblica Amministrazione la quale abbia adottato un provvedimento poi ritenuto illegittimo, sulla base di una norma formulata in modo incerto, all’interno di un quadro legislativo confuso e privo di chiarezza.
In tale ipotesi, l’ attività dell’Ente è fondata su un errore idoneo ad escludere qualsiasi responsabilità per l’assenza dell’elemento psicologico e del requisito della colpa.
Ai fini dell’accoglimento della richiesta di risarcimento danni, la sola esistenza dell’elemento oggettivo quale il provvedimento amministrativo annullato in quanto illegittimo, non è di per se sufficiente per riconoscere una responsabilità in capo all’Ente Pubblico qualora il danneggiato non riesca a provare la colpa dell’amministrazione, la quale colpa rimane esclusa ogniqualvolta la condotta assuntivamente lesiva non sia esclusivamente e direttamente riconducibile ad un comportamento dell’ Ente Locale.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
venerdì 29 febbraio 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa