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Indici della Rassegna

Titolo
Rapporto tra indennità di occupazione e indennità di esproprio
Argomento
Espropri
Abstract
(Cassazione Civile, sez. I, sent. 10 giugno 2004, n. 10986)
Testo


? La massima
L’indennità di occupazione è pari ad una percentuale dell’indennità di esproprio.

La norma di all'art. 20, quarto comma, della legge n. 865 del 1971 (modificata dall'art. 14 legge n. 10 del 1977) consente di calcolare l'indennità d'occupazione in relazione a periodi d'un anno, al termine di ciascuno dei quali l’indennità va corrisposta.

Infatti, il comma terzo della citata disposizione (ancora legittimo pur dopo la sentenza della Corte Costituzione le del 1990) impone che l'indennità d'occupazione vada liquidata in una percentuale "dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area".

Da ciò deriva lo stretto rapporto con l'indennità, in astratto, dovuta (ossia virtuale) per l'espropriazione.
Laddove, al termine di un periodo di occupazione legittima, non si pervenga all’emanazione del decreto d’esproprio o si concretizzino i presupposti per l'accessione invertita (con acquisto della proprietà per il soggetto in cui favore sarebbe dovuta avvenire l'ablazione) e non si sia richiesta la determinazione dell’indennità di espropriazione, l’indennità di occupazione dovrà essere liquidata sull'indennizzo virtuale per l'esproprio.

La Corte, da tempo (Cass. 27 aprile 2001 n. 6102 e Cass. 13 dicembre 1999 n. 13942) aveva stabilito che, per ogni anno di occupazione, l'indennità relativa si determinasse in una percentuale di quella d'esproprio, sempre che il valore venale del bene restasse immutato per tutto il periodo in cui l'area era occupata.
L'indennità d'occupazione, da computarsi sulla base di quella d’espropriazione, è da agganciarsi, non all'effettiva indennità di espropriazione (che può anche non esservi), ma a quella che sarebbe spettata se la vicenda espropriativa fosse stata portata a termine con il relativo decreto.

Di contro, la detta indennità non potrebbe parametrarsi o connettersi al risarcimento del danno - e, quindi, al valore di mercato - non sussistendo nessi di causalità tra l’occupazione legittima ed il danno conseguente all’omesso decreto ablatorio.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
venerdì 16 luglio 2004
 
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