Indici della Rassegna
Titolo
VINCOLO AMBIENTALE E DEMOLIZIONE
DI OPERA ABUSIVA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Veneto, Sez. II â sentenza 26 febbraio 2008 n. 454;
Riferimenti Normativi:
- Art. 15 L. n. 1437 del 1939;
- Art. 31, I comma, lett. d) L. n. 457 del 1978;
- Art. 7, II comma L. n. 47 del 1985
Testo
La demolizione di unâopera abusiva in zona soggetta a vincolo ambientale costituisce atto vincolato dellâAmministrazione nel caso in cui sia stata accertata la sua non compatibilità con il vincolo esistente; soltanto nellâipotesi in cui si ritenga che lâopera possa armonizzarsi con il contesto ambientale e, quindi, sia stata preventivamente accertata lâesclusione di un contrasto al vincolo, può irrogarsi la sanzione pecuniaria di cui allâart. 15 della legge n. 1437/1939, che ha finalità e presupposti diversi. Nessuna facoltà di scelta, quindi, può riconoscersi allâAmministrazione in presenza di incompatibilità dellâopera abusiva con il vincolo ambientale.
Nella fattispecie, il Collegio ritiene che la chiusura e copertura parziale di due terrazzi configura non già opere di manutenzione straordinaria (come asserito dalla ricorrente), ma semmai, opere di ristrutturazione edilizia - in quanto comportano un aumento della volumetria ed una modifica del prospetto dellâedificio â soggetta, pertanto, a concessione edilizia ai sensi dellâart. 31, I comma, lett. d) della L. n. 457/78.
Priva di fondamento è anche la censura con cui si lamenta la mancata allegazione del parere della commissione edilizia. Infatti, la repressione degli abusi edilizi costituisce atto dovuto, per cui per lâadozione dei relativi provvedimenti sanzionatori non occorre la previa audizione della commissione edilizia, che, peraltro, nel sistema delineato dallâart. 7, II comma della L. n. 47/1985, non ha alcuna competenza in merito.
Il Collegio afferma che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento (ai sensi dellâart. 7 della L. n. 241/1990), sia perché consistono in procedimenti tipizzati e vincolati, sia perché i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate, nonché del carattere non assentito delle stesse.
Inoltre, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dellâinteresse pubblico, e questo anche nel caso in cui lâabuso sia stato commesso in epoca risalente nel tempo, e ciò non solo perché non sussiste alcun legittimo affidamento in capo al contravventore che giustifichi la conservazione di una situazione di fatto contra ius, ma anche perché la repressione degli abusi edilizi costituisce, come si è detto, un preciso obbligo dellâAmministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 15 marzo 2008
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