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Indici della Rassegna

Titolo
VINCOLO AMBIENTALE E DEMOLIZIONE DI OPERA ABUSIVA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Veneto, Sez. II – sentenza 26 febbraio 2008 n. 454; Riferimenti Normativi: - Art. 15 L. n. 1437 del 1939; - Art. 31, I comma, lett. d) L. n. 457 del 1978; - Art. 7, II comma L. n. 47 del 1985
Testo
La demolizione di un’opera abusiva in zona soggetta a vincolo ambientale costituisce atto vincolato dell’Amministrazione nel caso in cui sia stata accertata la sua non compatibilità con il vincolo esistente; soltanto nell’ipotesi in cui si ritenga che l’opera possa armonizzarsi con il contesto ambientale e, quindi, sia stata preventivamente accertata l’esclusione di un contrasto al vincolo, può irrogarsi la sanzione pecuniaria di cui all’art. 15 della legge n. 1437/1939, che ha finalità e presupposti diversi. Nessuna facoltà di scelta, quindi, può riconoscersi all’Amministrazione in presenza di incompatibilità dell’opera abusiva con il vincolo ambientale.
Nella fattispecie, il Collegio ritiene che la chiusura e copertura parziale di due terrazzi configura non già opere di manutenzione straordinaria (come asserito dalla ricorrente), ma semmai, opere di ristrutturazione edilizia - in quanto comportano un aumento della volumetria ed una modifica del prospetto dell’edificio – soggetta, pertanto, a concessione edilizia ai sensi dell’art. 31, I comma, lett. d) della L. n. 457/78.
Priva di fondamento è anche la censura con cui si lamenta la mancata allegazione del parere della commissione edilizia. Infatti, la repressione degli abusi edilizi costituisce atto dovuto, per cui per l’adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori non occorre la previa audizione della commissione edilizia, che, peraltro, nel sistema delineato dall’art. 7, II comma della L. n. 47/1985, non ha alcuna competenza in merito.
Il Collegio afferma che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990), sia perché consistono in procedimenti tipizzati e vincolati, sia perché i provvedimenti sanzionatori presuppongono un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere realizzate, nonché del carattere non assentito delle stesse.
Inoltre, i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, e questo anche nel caso in cui l’abuso sia stato commesso in epoca risalente nel tempo, e ciò non solo perché non sussiste alcun legittimo affidamento in capo al contravventore che giustifichi la conservazione di una situazione di fatto contra ius, ma anche perché la repressione degli abusi edilizi costituisce, come si è detto, un preciso obbligo dell’Amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 15 marzo 2008
 
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