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Indici della Rassegna

Titolo
PREAVVISO DI PROVVEDIMENTO NEGATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurispruenza: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 13 marzo 2008 n. 1052 Riferimenti Normativi: - Art. 10 bis della legge 241/1990
Testo
La omessa comunicazione del previsto “preavviso di rigetto” previsto dall’art. 10 bis della legge 241/1990 incide sulla effettiva possibilità del soggetto di tutelare il proprio interesse di talchè laddove l’interessato non abbia avuto modo di conoscere, anche in via informale, l’intendimento dell’amministrazione all’emanazione del provvedimento negativo ben può l’atto di diniego essere gravato.
La disposizione normativa, infatti, ha come finalità la garanzia della più ampia partecipazione dell’interessato al procedimento anche nella fase successiva all’istruttoria e precedentemente alla conclusione del procedimento con l’emanazione del richiesto provvedimento. La disposizione innovativa introdotta dalla legge 15/2005 è frutto delle indicazioni pervenute dalla giurisprudenza tendenti ad assicurare la trasparenza dei meccanismi amministrativi e l’effettività della regola della piena partecipazione del cittadino al procedimento di formazione della volontà dell’ente laddove l’emanazione dell’atto sia a richiesta di parte.
Il contraddittorio così va ad anticipare, prevenendola, la fase contenziosa potendo la richiesta partecipazione essere di sprono al completamento dell’istruttoria nel senso desiderato dall’interessato.
La disposizione in parola non si applica comunque alle procedure concorsuali ovvero in presenza di un atti di natura vincolata.
Se da un lato la procedura concorsuale è carente della fase partecipativa, contraddittoria dell’esito della selezione, dall’altro è palese che laddove l’atto non possa che concludersi negativamente per l’interessato non vi è spazio per la partecipazione e quindi sarebbe di alcuna efficacia la prosecuzione della fase istruttoria.
Tanto premesso è legittimo l’annullamento del diniego del permesso di costruire non preceduto dal preavviso di rigetto, prescritto dall'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 ed il riconoscimento della sussistenza dell’anzidetto vizio procedimentale non postula la “necessità” di assumere l’atto preteso, essendo rimesso all’Autorità competente soltanto il compito di riavviare il procedimento con l’adozione dell’atto di cui al citato art. 10-bis della legge n. 240 del 1990, la cui omissione ha provocato la illegittimità dell’atto conclusivo oggetto dell’impugnativa in questione.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 15 marzo 2008
 
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