Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    PREAVVISO  DI PROVVEDIMENTO NEGATIVO 
	 
	
	    Argomento
	    Diritto amministrativo 
	 
	
	    Abstract
	    Riferimenti Giurispruenza:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 13 marzo 2008 n. 1052
Riferimenti Normativi:
- Art. 10 bis della legge 241/1990
 
	 
	
	    Testo
	    La omessa comunicazione del previsto âpreavviso di rigettoâ previsto dallâart. 10 bis della legge 241/1990 incide  sulla effettiva possibilità del soggetto di tutelare il proprio interesse di talchè  laddove lâinteressato non abbia avuto modo di conoscere, anche in via informale,  lâintendimento dellâamministrazione allâemanazione del provvedimento negativo  ben può lâatto di diniego essere gravato. 
La disposizione normativa, infatti,  ha come finalità la garanzia della più ampia partecipazione dellâinteressato al procedimento anche nella fase successiva allâistruttoria e precedentemente alla conclusione del procedimento con lâemanazione del richiesto provvedimento. La disposizione innovativa introdotta dalla legge 15/2005 è frutto delle indicazioni pervenute dalla giurisprudenza tendenti ad  assicurare  la trasparenza dei meccanismi amministrativi e lâeffettività della regola della piena partecipazione del cittadino al procedimento di formazione della volontà dellâente laddove lâemanazione dellâatto sia a richiesta di parte.
Il contraddittorio così  va ad anticipare, prevenendola, la fase contenziosa potendo la richiesta partecipazione essere di sprono al completamento dellâistruttoria nel senso desiderato dallâinteressato.
 La disposizione in parola non si applica comunque alle procedure concorsuali ovvero in presenza di un atti di natura  vincolata.
Se da un lato la procedura concorsuale è carente della fase  partecipativa, contraddittoria dellâesito della selezione, dallâaltro è palese che laddove lâatto non possa che concludersi negativamente per lâinteressato  non vi è spazio per la partecipazione e quindi sarebbe di alcuna efficacia la prosecuzione della fase istruttoria.
Tanto premesso è legittimo lâannullamento del diniego del permesso di costruire non preceduto dal preavviso di rigetto, prescritto dall'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 ed il riconoscimento della sussistenza dellâanzidetto vizio procedimentale non postula la ânecessitàâ di assumere lâatto preteso, essendo rimesso allâAutorità competente soltanto il compito di riavviare il procedimento con lâadozione dellâatto di cui al citato art. 10-bis della legge n. 240 del 1990, la cui omissione ha provocato la illegittimità dellâatto conclusivo oggetto dellâimpugnativa in questione.
 
	 
	
	    Autore
	    Avv. Maria Teresa Stringola 
	 
	
	    Data
	    sabato 15 marzo 2008 
	 
 
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