Indici della Rassegna
Titolo
PREAVVISO DI PROVVEDIMENTO NEGATIVO
Argomento
Diritto amministrativo
Abstract
Riferimenti Giurispruenza:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 13 marzo 2008 n. 1052
Riferimenti Normativi:
- Art. 10 bis della legge 241/1990
Testo
La omessa comunicazione del previsto âpreavviso di rigettoâ previsto dallâart. 10 bis della legge 241/1990 incide sulla effettiva possibilità del soggetto di tutelare il proprio interesse di talchè laddove lâinteressato non abbia avuto modo di conoscere, anche in via informale, lâintendimento dellâamministrazione allâemanazione del provvedimento negativo ben può lâatto di diniego essere gravato.
La disposizione normativa, infatti, ha come finalità la garanzia della più ampia partecipazione dellâinteressato al procedimento anche nella fase successiva allâistruttoria e precedentemente alla conclusione del procedimento con lâemanazione del richiesto provvedimento. La disposizione innovativa introdotta dalla legge 15/2005 è frutto delle indicazioni pervenute dalla giurisprudenza tendenti ad assicurare la trasparenza dei meccanismi amministrativi e lâeffettività della regola della piena partecipazione del cittadino al procedimento di formazione della volontà dellâente laddove lâemanazione dellâatto sia a richiesta di parte.
Il contraddittorio così va ad anticipare, prevenendola, la fase contenziosa potendo la richiesta partecipazione essere di sprono al completamento dellâistruttoria nel senso desiderato dallâinteressato.
La disposizione in parola non si applica comunque alle procedure concorsuali ovvero in presenza di un atti di natura vincolata.
Se da un lato la procedura concorsuale è carente della fase partecipativa, contraddittoria dellâesito della selezione, dallâaltro è palese che laddove lâatto non possa che concludersi negativamente per lâinteressato non vi è spazio per la partecipazione e quindi sarebbe di alcuna efficacia la prosecuzione della fase istruttoria.
Tanto premesso è legittimo lâannullamento del diniego del permesso di costruire non preceduto dal preavviso di rigetto, prescritto dall'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 ed il riconoscimento della sussistenza dellâanzidetto vizio procedimentale non postula la ânecessità â di assumere lâatto preteso, essendo rimesso allâAutorità competente soltanto il compito di riavviare il procedimento con lâadozione dellâatto di cui al citato art. 10-bis della legge n. 240 del 1990, la cui omissione ha provocato la illegittimità dellâatto conclusivo oggetto dellâimpugnativa in questione.
Autore
Avv. Maria Teresa Stringola
Data
sabato 15 marzo 2008
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