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Indici della Rassegna

Titolo
ORDINE DI RIMOZIONE RIFIUTI IN AREA PRIVATA
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sez. V – sentenza 04 marzo 2008 n. 807; Riferimenti Normativi: - Art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
Testo
E’ illegittimo il provvedimento con cui un Comune, in applicazione estensiva dell’art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152, ha ordinato la rimozione di rifiuti abbandonati in un’area privata, anche nei confronti di coloro – non autori dell’abbandono, non proprietari dell’area e non titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area – che con comportamento asseritamente omissivo, di controllo o di denuncia all’autorità, hanno concorso al permanere della presenza di rifiuti, per il solo fatto di essere a conoscenza dell’abbandono stesso; infatti, la suindicata norma, da un lato, non è suscettibile di applicazione estensiva, e, dall’altro, risulta puntuale nel prescrivere, quale presupposto necessario per l’adozione di una legittima ordinanza di rimozione dei rifiuti, il dolo o la colpa del responsabile dell’abuso, elemento che non può certo rinvenirsi nella mera conoscenza di un fatto in cui altri siano i responsabili.
In applicazione del principio nella specie la Sez. V ha annullato la sentenza del T.A.R. Friuli Venezia Giulia che aveva ritenuto legittima l’ordinanza di rimozione di rifiuti, asserendo che le ricorrenti avendo omesso di effettuare i dovuti controlli e non avendo comunicato all’autorità la situazione di danno ambientale di cui erano a conoscenza, erano da ritenere responsabili a titolo di colpa.
Ha osservato in proposito la Sez. V che l’art. 192 del D.Lgs. n. 152/06, in caso di abbandono e deposito di rifiuti, attribuisce l’obbligo del recupero smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi all’autore dell’abuso, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area ai quali tale violazione sia imputabile al titolo di dolo o di colpa.
La norma risulta quindi puntuale nel prescrivere il dolo o la colpa del responsabile dell’abuso, elemento che non può rinvenirsi nella mera conoscenza di un fatto in cui altri siano i responsabili. La norma non permette, quindi, l’interpretazione estensiva proposta dal Comune secondo cui tali obblighi sarebbero addebitabili al vecchio proprietario dell’area non autore dell’abuso.
Nella specie nessun nesso eziologico, e quindi di responsabilità a titolo di dolo, di colpa poteva porsi a carico delle appellanti ai fini di cui all’articolo 192 cit., non potendo tale collegamento farsi coincidere con il fatto che le appellanti stesse avessero conosciuto e passivamente tollerato, nel tempo, il protrarsi della situazione lamentata, potendo tale fatto, semmai, costituire il presupposto per il risarcimento dei danni in altra sede.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
sabato 15 marzo 2008
 
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