Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
IMPIANTI PUBBLICITARI: POTERI DEI COMUNI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - TAR LOMBARDIA, Sez. I, Sent. 28 Febbraio 2008 n. 174
Testo
E’ legittimo il provvedimento con cui il Comune nega l’autorizzazione all’installazione di cartelli pubblicitari nel centro storico in base al divieto posto nel regolamento comunale.

In base all’art. 3 del D. Lgs. 507/1993 il Comune con proprio regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire divieti e limitazioni in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
Sulla scorta di tale disposizione ogni Ente Locale pianifica i vari interessi contemperando esigenze tra loro configgenti come la libertà di iniziativa economica da un lato e la tutela ambientale, paesaggistica oltre alla sicurezza stradale dall’altro.
La relativa disciplina è contenuta all’interno del regolamento il quale qualora contenga disposizioni generali ed astratte non è in grado di ledere direttamente la posizione giuridica altrui potendo il pregiudizio provenire esclusivamente dall’atto che dà applicazione alla norma regolamentare.

L’impugnazione delle norme regolamentari esiste esclusivamente in presenza di statuizioni precise e puntuali in grado di essere immediatamente applicate poiché direttamente lesive nella sfera giuridica del destinatario senza necessità di nessun atto attuativo.
Qualora il pregiudizio della posizione giuridica è legato all’atto che attua la norma regolamentare, quest’ultima può essere impugnata congiuntamente al primo che rende attuale e certa la lesione dell’interesse protetto.
Se il regolamento lascia all’ufficio competente una residua potestà discrezionale ponderando tra interessi pubblici e privati potendo l’Ente optare tra varie soluzioni, la lesione che il soggetto può subire è legata esclusivamente al provvedimento amministrativo.
In base al D. Lgs. 507/1993, il Comune regolamenta la materia introducendo norme che disciplinano non solo gli impianti comunali di affissione, ma anche l’installazione dei medesimi, la compatibilità della loro presenza con l’estetica e l’igiene pubblica.
Qualora tale norma regolamentare preveda che di norma sono vietati cartelli pubblicitari nel centro storico, facendo intuire un possibile esito favorevole di eventuali istanze in base ad una valutazione in concreto delle esigenze pubbliche e private, solo a seguito del provvedimento attuativo che nega l’autorizzazione all’installazione dell’impianto si potrà configurare la lesione della posizione giuridica del privato, legittimando quest’ultimo all’impugnazione del provvedimento amministrativo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 15 marzo 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa