Indici della Rassegna
Titolo
IMPIANTI PUBBLICITARI: POTERI DEI COMUNI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- TAR LOMBARDIA, Sez. I, Sent. 28 Febbraio 2008 n. 174
Testo
Eâ legittimo il provvedimento con cui il Comune nega lâautorizzazione allâinstallazione di cartelli pubblicitari nel centro storico in base al divieto posto nel regolamento comunale.
In base allâart. 3 del D. Lgs. 507/1993 il Comune con proprio regolamento disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire divieti e limitazioni in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
Sulla scorta di tale disposizione ogni Ente Locale pianifica i vari interessi contemperando esigenze tra loro configgenti come la libertà di iniziativa economica da un lato e la tutela ambientale, paesaggistica oltre alla sicurezza stradale dallâaltro.
La relativa disciplina è contenuta allâinterno del regolamento il quale qualora contenga disposizioni generali ed astratte non è in grado di ledere direttamente la posizione giuridica altrui potendo il pregiudizio provenire esclusivamente dallâatto che dà applicazione alla norma regolamentare.
Lâimpugnazione delle norme regolamentari esiste esclusivamente in presenza di statuizioni precise e puntuali in grado di essere immediatamente applicate poiché direttamente lesive nella sfera giuridica del destinatario senza necessità di nessun atto attuativo.
Qualora il pregiudizio della posizione giuridica è legato allâatto che attua la norma regolamentare, questâultima può essere impugnata congiuntamente al primo che rende attuale e certa la lesione dellâinteresse protetto.
Se il regolamento lascia allâufficio competente una residua potestà discrezionale ponderando tra interessi pubblici e privati potendo lâEnte optare tra varie soluzioni, la lesione che il soggetto può subire è legata esclusivamente al provvedimento amministrativo.
In base al D. Lgs. 507/1993, il Comune regolamenta la materia introducendo norme che disciplinano non solo gli impianti comunali di affissione, ma anche lâinstallazione dei medesimi, la compatibilità della loro presenza con lâestetica e lâigiene pubblica.
Qualora tale norma regolamentare preveda che di norma sono vietati cartelli pubblicitari nel centro storico, facendo intuire un possibile esito favorevole di eventuali istanze in base ad una valutazione in concreto delle esigenze pubbliche e private, solo a seguito del provvedimento attuativo che nega lâautorizzazione allâinstallazione dellâimpianto si potrà configurare la lesione della posizione giuridica del privato, legittimando questâultimo allâimpugnazione del provvedimento amministrativo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 15 marzo 2008
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