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Titolo
LA NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'ORDINANZA - INGIUNZIONE È SANATA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO
Argomento
Notificazioni
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione,Sez. lavoro, sent. 14 marzo 2008, n. 7004
Testo
Il legale rappresentante di una S.r.l., con ricorso, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società, proponeva opposizione contro l'ordinanza della Direzione Provinciale del Lavoro con la quale le era stato intimato il pagamento di una sanzione amministrativa comminata per violazioni relative all'assunzione di alcuni lavoratori.
L'opponente deduceva, in via preliminare, nullità della notifica del verbale di accertamento ex art. 14 della legge n. 689 del 1981, per essere stata effettuata in unico esemplare per entrambi i soggetti (persona fisica e società) e per entrambi per violazione delle disposizioni del codice di rito, rappresentando i medesimi vizi per la notifica dell'ordinanza- ingiunzione; contestava, nel merito, la sussistenza dei presupposti legittimanti l'irrogazione della sanzione.
Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale di prime cure accoglieva l'opposizione e per l'effetto, dichiarata la nullità dell'ordinanza – ingiunzione, la annullava.
Il Tribunale rilevava che dalla lettura del processo verbale e dalla sua relata si desumeva che la volontà dell'Amministrazione fosse quella di notificare il processo verbale al ricorrente quale soggetto direttamente responsabile della violazione contestata e non già alla società, obbligata civilmente in solido ex art. 6 della legge n. 689 del 1981, sicché la dicitura, contenuta nella busta di spedizione, riferita letteralmente alla società ed il luogo ove la stessa veniva recapitata davano ragione della nullità della notificazione sul presupposto che, dovendo l'atto ritenersi diretto al soggetto in proprio, la notifica non era stata effettuata presso il suo domicilio.
La Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe ha ritenuto che l'impugnata sentenza non ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale la nullità della notifica dell'ordinanza - ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (ivi compresa quella riguardante il suo essere indirizzata solo contro la persona fisica e non anche contro la medesima quale legale rappresentante della società opponente) è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione da parte del legale rappresentante della società di una tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981. Al riguardo è stato fatto riferimento all'art. 18 della stessa legge, il quale dispone che la notificazione è eseguita nelle forme richieste dall'art. 14 (tale norma al quarto comma richiama le modalità previste dal codice di procedura civile) e rende pertanto applicabile l'art. 160 del codice, che fa salva l'applicazione dell'art. 156 sulla rilevanza della nullità.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 15 marzo 2008
 
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