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Indici della Rassegna

Titolo
INCERTEZZA SULLA PERENTORIETÀ DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, sez. III Ter, sent. 20 marzo 2008 n. 2502; - Tar Lazio, Roma, sez.. III - sentenza 21 marzo 2008 n. 2514 Riferimento Normativo: - Artt 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006
Testo
La disposizione dell’art. 88 del T.U. appalti impone al soggetto interessato di far pervenire le giustificazioni richieste a supporto dell’ affidabilità dell’offerta presentata, entro il termine assegnato a pena di esclusione dalla gara, dando conto delle ragioni che possano aver indotto la partecipante ad applicare condizioni di particolare vantaggio per l’amministrazione aggiudicatrice, dovendo garantirsi l’esatta esecuzione del servizio o della fornitura di cui è gara. In tal modo si innesta nel procedimento di scelta del contraente una fase endoprocedimentale, in contraddittorio.
Ma se da un lato si consente un dialogo atto a dar garanzia della esatta determinazione della migliore proposta, dall’altro non può permettersi che detto momento si dilati a discapito delle altre partecipanti, mettendo in discussione la par condicio dei partecipanti.
Secondo il giudicante il termine assegnato al concorrente deve intendersi perentorio alla luce della lettura dello stesso comma 5° dell’art. 88 che non qualifica obbligatoria l’audizione dell’interessato.
A supporto della tesi della perentorietà del termine milita sia il disposto della stessa richiesta di giustificativi della offerta presentata - laddove si è assegnato il termine finale per l’inoltro della documentazione da porsi a riprova della bontà e fondatezza dell’offerta stessa - sia il disposto, in combinato, degli artt. 87 ed 88 del citato testo unico appalti, laddove è esplicito che il riscontro probatorio deve pervenire entro il termine attribuito dall’amministrazione.
Di alcun rilievo, ai fini della proroga del tempo assegnato alla partecipante per la trasmissione dei dati giustificativi, può essere l’impedimento del legale rappresentante per motivi di salute. Si legge esplicitamente che “L’impedimento allegato, infatti, consistente in una mera sindrome influenzale, non può essere meramente soggettivo, poichè, ove pure si volesse configurare la possibilità di deroga, dovrebbe evidenziarsi a tal fine una oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di rispettare il termine fissato. In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, nell’ambito della propria organizzazione, l’impresa deve prevedere un sostituto che possa supplire in caso di impedimenti dell’amministratore e se non provvede in tal senso non può far gravare sui terzi le proprie disfunzioni organizzative”
Lo stesso TAR - con la sentenza della stessa Sezione ma emessa il giorno successivo - ha reputato la non perentorietà dei termini assegnati per la presentazione delle giustificazione della non anomalia dell’offerta. A tal proposito si è richiamato un orientamento del Supremo Consesso che reputa consono a legittimità la limitazione dei casi di perentorietà dei termini fondando la propria posizione sul principio di non aggravamento del procedimento e sull’impossibilità per le stazioni appaltanti di attribuire perentorietà a termini procedimentali non “ correlati al perseguimento del pubblico interesse”.
Non si ricade comunque nella tardività di produzione laddove l’atto risulti spedito nei termini assegnati.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 31 marzo 2008
 
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