Indici della Rassegna
Titolo
SANZIONE PER IL TRASLOCO CON PIATTAFORMA SENZA AUTORIZZAZIONE COMUNALE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, sent. 23 gennaio 2008, n. 1468
Testo
Con ricorso in opposizione un cittadino impugnava, dinanzi al Giudice di Pace, il verbale di accertamento con il quale gli era stata contestata l'infrazione all'art. 21 commi 1 e 4 del Codice della Strada per aver eseguito lavori sulla strada senza la preventiva autorizzazione comunale, avendo in corso un trasloco con l'utilizzo di piattaforma munita di carrello elevatore e di autocarro.
Deduceva l'opponente l'errata applicazione dell'art. 21 codice della strada che al comma 1 prevede l'illecito amministrativo dell'esecuzione di opere o depositi e dell'apertura di cantieri sulle strade senza la preventiva autorizzazione o concessione dell'autorità competente. Sosteneva che la condotta sanzionata dalla polizia Municipale non poteva essere ricondotta al citato art. 21 in quanto l'azione di trasloco effettuata con autocarro non rientrava tra i comportamenti da questo sanzionati, non essendo il trasloco un lavoro concernente o relativo alla sede stradale.
Il giudice di pace rigettava l'opposizione. Il soccombente proponeva quindi appello in cassazione ribadendo che il proprio comportamento non poteva essere ricondotto all'art. 21 del codice della strada in quanto l'azione di trasloco effettuata con un autocarro non rientrava tra le attività sanzionate dal suddetto articolo non trattandosi di lavoro concernente o relativo alla sede stradale ma di attività di trasloco attuata con un semplice autocarro in sosta, il che non aveva nulla a che vedere con il concetto di opera eseguita direttamente sulla strada e non comportava alcun pericolo per la sicurezza stradale.
In realtà il concetto di compimento di lavori sulla strada è insieme generico ed elastico nel senso che comprende qualsiasi attività che deve essere autorizzata in qualunque modo svolta con impiego di persone e di mezzi od anche di sole persone.
L'art. 21 del Codice della Strada è diretto in via prioritaria a tutelare la sicurezza stradale, donde la necessità per gli operatori di munirsi preventivamente della prescritta autorizzazione o concessione dell'autorità competente.
Pertanto l'interpretazione che il ricorrente intendeva attribuire alla norma in contestazione appariva estremamente riduttiva e tale da privarla di contenuto concreto.
Nella specie, dalla documentazione in atti- verbale di contestazione e fotogramma delle opere in corso prodotto dalla Polizia Municipale, si rilevava che la via in questione, a senso unico, era stata completamente occupata da un autocarro di notevoli dimensioni parcheggiato in senso contrario alla direzione di marcia dei veicoli e munito di carrello elevatore, che occupava oltre metà della carreggiata; una scala mobile era posizionata sulla via e la attraversava completamente da un bordo all'altro ;un cavo elettrico privo di protezione per pedoni in transito correva sulla via attraversandola da un capo all'altro. Osservandosi nel fotogramma almeno quattro addetti ai lavori in fase operativa,l'impressione che se ne ricavava era di un vero e proprio cantiere in piena opera installato su tutta la larghezza della via, il tutto privo della prescritta autorizzazione comunale, mai richiesta.
Ebbene, tali considerazioni, condotte nell'ambito di una corretta interpretazione della norma del codice della strada che il ricorrente assume violata, costituiscono apprezzamento di fatto in ordine alla riconducibilità dell'attività di trasloco svolta dal Lanconelli nell'ambito dell'art. 21 del codice della strada, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici e da errori giuridici e pertanto incensurabile nell'attuale sede.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
lunedì 31 marzo 2008
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