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Indici della Rassegna

Titolo
ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA Riferimenti Giurisprudenziali:
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, sent. 20 marzo 2008, n. 1218 Riferimenti Normativi: - Art. 21 nonies L. 241/1990
Testo
La disposizione introdotta dalla legge 15/2005 consente alle pubbliche amministrazioni, in sede di autotutela, di eliminare con effetto ex tunc (ossia con rimozione di ogni effetto a partire dalla stessa originaria adozione) un atto illegittimo seppur abbia già dato adito alla costituzione di diritti soggettivi.
Costituendo esercizio di attività discrezionale, l'amministrazione può indifferentemente attivarsi per iniziativa propria ovvero su segnalazione di un terzo amministrato, senza che con ciò l'atto di ritiro ne risulti minimamente inficiato.
La legittimità dell’annullamento richiede l’ossequio di alcuni presupposti: occorre che l’adozione del provvedimento di rimozione avvenga entro un termine ragionevole, che si sia proceduto alla preventiva valutazione dell’interesse pubblico sotteso al ripristino della violata legalità e che si siano definiti ed analizzati gli interessi dei destinatari dell’atto.
Secondo il supremo consesso amministrativo “il principio del <> ha, ora, una portata generale e, quindi, opera anche nelle ipotesi in cui il potere di autotutela intenda eliminare un’illegittimità destinata a perdurare nel tempo, perché connessa all’attuazione di atti ad efficacia durevole”.
Nella fattispecie qui in esame si è ritenuto di dover procedere al ripristino della legalità annullando sia la delibera di indizione di concorso interno, sia tutto il procedimento concorsuale, sia gli inquadramenti conseguiti all’esito dell’approvazione delle risultanze della selezione. Né il decorso di un anno dai nuovi inquadramenti ha inciso negativamente sulla capacità di adottare l’atto, né interessi di tipo economico di lieve spessore sono stati intesi di impedimento.
A fronte di un sacrificio di modesto contenuto richiesto al dipendente ricorrente, la pubblica amministrazione ha perseguito il superiore interesse del contenimento della spesa pubblica e la possibilità/necessità di rinnovare la scelta dei dipendenti selezionando gli aspiranti a mezzo concorso in aderenza al principio costituzionale che l’accesso al pubblico impiego avvenga a mezzo di concorso pubblico.
Nella fattispecie era chiaro che la procedura concorsuale fosse in palese violazione del disposto dell’art. 91 del T.U. EE.L.L. e dei principi di cui all’art. 97 della costituzione trovandosi la pubblica amministrazione nella condizione di “esercizio vincolato di autotutela” che non lascia spazio a valutazioni di sorta circa l’interesse da privilegiare.
Solo il consolidamento di situazioni non suscettibili di rimozione potrebbe essere motivo di giusto impedimento tale da imporre di dover far sopportare alla collettività un sacrificio a favore del mantenimento di condizione di illegittimo privilegio del privato.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
lunedì 31 marzo 2008
 
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