Indici della Rassegna
	
	    Titolo
	    ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA
Riferimenti Giurisprudenziali:
 
	 
	
	
	    Abstract
	    Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sent. 20 marzo 2008, n. 1218
Riferimenti Normativi:
- Art. 21 nonies L. 241/1990
 
	 
	
	    Testo
	    La disposizione introdotta dalla legge 15/2005 consente alle pubbliche amministrazioni, in sede di autotutela, di eliminare con effetto ex tunc (ossia con rimozione di ogni effetto a partire dalla stessa originaria adozione) un atto illegittimo seppur abbia già dato adito alla costituzione di diritti soggettivi. 
Costituendo esercizio di attività discrezionale, l'amministrazione  può indifferentemente attivarsi per iniziativa propria ovvero su segnalazione di un terzo amministrato, senza che con ciò l'atto di ritiro ne risulti minimamente inficiato.
La legittimità dellâannullamento richiede lâossequio di alcuni presupposti: occorre che lâadozione del provvedimento di rimozione avvenga entro un termine ragionevole, che si sia proceduto alla preventiva valutazione  dellâinteresse pubblico sotteso al ripristino della violata legalità e che si siano definiti ed analizzati gli interessi dei destinatari dellâatto. 
Secondo il supremo consesso amministrativo âil principio del <> ha, ora, una portata generale e, quindi, opera anche nelle ipotesi in cui il potere di autotutela intenda eliminare unâillegittimità destinata a perdurare nel tempo, perché connessa allâattuazione di atti ad efficacia durevoleâ.
Nella fattispecie qui in esame si è ritenuto di dover procedere al ripristino della legalità annullando sia la delibera di indizione di concorso interno, sia tutto il procedimento concorsuale, sia gli inquadramenti conseguiti allâesito dellâapprovazione delle risultanze della selezione. Né il decorso di un anno dai nuovi inquadramenti ha inciso negativamente sulla capacità di adottare lâatto, né interessi di tipo economico di lieve spessore sono stati intesi di impedimento.
A fronte di un sacrificio di modesto contenuto richiesto al dipendente ricorrente, la pubblica amministrazione ha perseguito il superiore interesse del contenimento della spesa pubblica e la possibilità/necessità di rinnovare la scelta dei dipendenti selezionando gli aspiranti a mezzo concorso in aderenza al principio costituzionale che lâaccesso al pubblico impiego avvenga a mezzo di concorso pubblico.
Nella fattispecie era chiaro che la procedura concorsuale  fosse in palese violazione del disposto dellâart. 91 del T.U. EE.L.L. e dei principi di cui allâart. 97 della costituzione trovandosi la pubblica amministrazione nella condizione di âesercizio vincolato di autotutelaâ che non lascia spazio a valutazioni di sorta circa lâinteresse da privilegiare.
Solo il consolidamento di situazioni non suscettibili di rimozione potrebbe essere motivo di giusto impedimento tale da imporre di dover far sopportare alla collettività un sacrificio a favore del mantenimento di condizione di illegittimo privilegio del privato.  
 
	 
	
	    Autore
	    Avv. M. T. Stringola 
	 
	
	    Data
	    lunedì 31 marzo 2008 
	 
 
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