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Indici della Rassegna

Titolo
SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Calabria – Catanzaro, sez. I – sent. 1 aprile 2008 n. 329; Riferimenti Normativi: - Legge n. 10 del 1977; - Art. 7 comma 2 della L. n. 241/1990; - Art. 38 della L. 142/1990.
Testo
La sospensione dell’efficacia sine die della concessione edilizia da parte della pubblica amministrazione è illegittima, non essendo consentito alla stessa amministrazione di adottare determinazioni cautelative in vista di future modifiche della compatibilità urbanistico-edilizia delle opere da realizzare, al di fuori dei casi tassativamente previsti dalle misure di salvaguardia.
Infatti, un potere atipico di sospensione appare contrastante con i fondamentali principi di continuità della funzione amministrativa e non è previsto, tra l’altro, neanche dalle norme in materia edilizia.
Inoltre, si è anche precisato che in forza del principio di tipicità, l’esercizio dei poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione è subordinato all’esistenza di una norma primaria che conferisca espressamente il potere di adottare determinati atti in presenza dei presupposti indicati dalla legge. Ne consegue che, poiché l’istituto della sospensione dell’efficacia della concessione edilizia a suo tempo regolarmente rilasciata non è contemplato da alcuna disposizione della vigente disciplina urbanistico-edilizia, ogni ripensamento successivo all’intervenuto rilascio della suddetta concessione deve necessariamente estrinsecarsi nell’ambito del generale potere di autotutela, per cui il titolo edificatorio una volta emanato può essere soltanto annullato.
Nel caso di specie è ravvisabile, diversamente da quanto adombrato dalla difesa comunale, l’attivazione di poteri cautelari (ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Legge n. 241/90) in occasione dell’avvio del procedimento di autoannullamento della concessione in parola, non emergendo nel testo dell’ordinanza impugnata alcun riferimento a tale intendimento ed assumendo evidenti connotati di genericità la menzione “riserva di ulteriori provvedimenti”. E ciò senza considerare che anche l’esercizio di tali prerogative comporterebbero in ogni caso per l’amministrazione, a pena di illegittimità del provvedimento cautelare sospensivo, la fissazione di un termine finale di efficacia.
Infine, il Collegio ritiene che l’ordinanza non possa neanche essere giustificata dal legittimo esercizio del potere sindacale di cui all’art. 38 della L. 142/90.
Infatti, secondo l’orientamento giurisprudenziale, già consolidatosi sotto l’impero della normativa precedente all’entrata in vigore della L. 142/90 ed ancora applicabile alle attuali evenienze, il Sindaco può emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene solo nei casi in cui, in mancanza di altra norma che autorizzi a provvedere altrimenti, si verifichino accadimenti, di carattere eccezionale ed imprevedibile, che determinano una situazione di pericolo per la sicurezza e l’igiene pubblica che bisogna eliminare immediatamente. Pertanto, ne deriva che è illegittima l’ordinanza che non contiene alcun puntuale riferimento a fatti che potrebbero concretare la predetta situazione di eccezionalità.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 aprile 2008
 
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