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Indici della Rassegna

Titolo
CONCESSIONE EDILIZIA ED OPERE PRECARIE
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Trentino-Alto Adige – Trento – Sent. 10 aprile 2008 n. 91; Riferimenti Normativi: - Artt. 3 e 10 del T.U. sull’edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380)
Testo
Le costruzioni aventi intrinseche caratteristiche di precarietà strutturale e funzionale - e cioè destinate fin dall’origine a soddisfare esigenze contingenti e circoscritte nel tempo - non sono soggette a permesso di costruire, essendo sufficiente per la loro realizzazione - ai sensi degli artt. 3 e 10 del T.U. sull’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) - la semplice presentazione di una d.i.a.
E’ illegittimo, quindi, il provvedimento con il quale un Comune diffida a non intraprendere i lavori indicati nella d.i.a., ritenendo erroneamente che per i lavori stessi sia necessario il previo rilascio di un permesso di costruire, nel caso in cui risulti che i lavori comportano l’esecuzione di opere precarie che obiettivamente sono caratterizzate dalla pertinenzialità e temporaneità del loro utilizzo (Vedi Cons. di Stato Sez. V, Sent. n. 5469/06 “si trattava della realizzazione, a servizio di un ristorante, di una copertura telescopica mobile con pannelli scorrevoli e di un pergolato in legno di collegamento tra la copertura e l’edificio principale”).
Ciò che rileva al fine della qualificazione di un’opera edilizia come precaria, tale da ritenerla esentata dall’ottenimento della concessione edilizia, non è tanto la sua maggiore o minore facilità di rimozione, ovvero la struttura del manufatto, la sua tipologia o i materiali utilizzati, quanto invece la funzione cui essa è obiettivamente finalizzata, di guisa che solamente le costruzioni destinate ab origine al soddisfacimento di esigenze contingenti e circoscritte nel tempo sono da ritenere esenti dall’obbligo della concessione, mentre vi sono assoggettate le opere destinate ad una utilizzazione perdurante nel tempo.
Pertanto ai fini di decidere se sia necessaria o meno la concessione edilizia, la precarietà della costruzione va desunta dalla funzione assolta dal manufatto e non dalla struttura e dalla qualità dei materiali usati; in ogni caso la precarietà dell’opera va esclusa quando si tratti di costruzione destinata ad utilità prolungata. Nel caso di specie, e alla stregua del principio sopra enunciato, è stato ritenuto necessario il rilascio di una concessione edilizia per una tettoia in eternit con struttura di pali e legno, atteso che tale tettoia era stata realizzata per proteggere un escavatore e risultava, pertanto, preordinata a soddisfare esigenze perduranti nel tempo, senza considerare che, anche sotto il profilo strutturale, l’opera, per la sua ampiezza, si configurava come struttura necessitante di titolo concessorio.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
martedì 15 aprile 2008
 
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