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Indici della Rassegna

Titolo
Segretari Comunali: rideterminazione della retribuzione individuale
Argomento
Enti locali
Abstract
(Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 14 luglio 2004, n. 5100)
Testo

? Il fatto

Un segretario comunale proponeva ricorso al Tar al fine di ottenere l'accertamento del diritto ad ottenere la rideterminazione della propria retribuzione in relazione ai benefici economici previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.

La vicenda, approdata innanzi al Consiglio di Stato, è stata motivo per chiarire la posizione giuridica cui gode la figura del Segretario Comunale.

? Il Principio

I Segretari Comunali, nell'ambito della categoria dei pubblici dipendenti, godono di un particolare status giuridico. Invece di essere inquadrati nei profili professionali in base alla tipologia della prestazione lavorativa, per effetto della norma di cui all'art. 40, Legge 18 luglio 1980, n. 312, furono direttamente inquadrati nelle qualifiche funzionali.

Ciò trova conferma nella previsione dell'art. 8, D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, nella parte in cui, dopo essere stato previsto che ai segretari comunali spettava il trattamento economico dell'ottava e della nona qualifica funzionale, era stata disciplinata in modo assolutamente speciale la loro progressione economica in connessione con l'anzianità.

Questa specifica previsione esclude l'applicabilità, in favore della figura del segretario comunale, dei benefici in discussione, e di cui all'art 9, comma 4 e 5, D.P.R. n. 44/1990, previsti esclusivamente in favore della generalità di tutti gli altri dipendenti statali.

Occorre, però, sul punto, fare una distinzione:
• l'incremento della retribuzione individuale di anzianità di cui al 1° comma ha come titolo giustificativo il servizio prestato nel biennio 1987-1988, spetta, pertanto, a tutti i dipendenti e quindi anche ai segretari comunali, per i quali non vi è una distinta previsione;

• le maggiorazioni della predetta retribuzione individuale di anzianità, di cui al 4° e 5° comma, hanno come presupposto le anzianità di 5, 10 e 20 anni, non spettano, pertanto, ai segretari comunali che, per lo stesso titolo, hanno diritto alle più favorevoli attribuzioni di cui al citato art. 8.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
venerdì 16 luglio 2004
 
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