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Indici della Rassegna

Titolo
COOPERATIVE SOCIALI
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - T.A.R. Latino Sez. I Sent. 15 novembre 2007, n. 1211 – - TAR Lazio Sez. III Sent. 22 febbraio 2007, n. 1559 – Riferimenti normativi: - L. 381/1991
Testo
La Pubblica Amministrazione appaltante non può legittimamente limitare alle sole cooperative sociali l’ammissione ad una gara d’importo superiore alla soglia comunitaria relativa ad un appalto.

L’introduzione della L. 381/1991, successivamente novellata dalla L. 52/1996, ha lo scopo di facilitare l’ingresso nel mondo lavorativo di persone svantaggiate.
Tale obiettivo viene garantito mediante cooperative sociali; infatti ai sensi dell’art. 5 della presente legge “gli enti pubblici possono stipulare convenzioni con cooperative sociali per la fornitura di beni e servizi differenti da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato sia inferiore a quello indicato nelle direttive comunitarie in materia di pubblici appalti”.
“Qualora l’importo sia superiore, gli enti pubblici possono inserire nei bandi di gara di appalti l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle persone svantaggiate e con l’adozione di programmi di recupero e inserimento lavorativo” (art. 5 comma 3) .
La normativa, quindi, se da un lato tende a favorire le cooperative sociali dall’altro pone un limite garantendo a chiunque ne abbia i requisiti di poter partecipare ai bandi di gara qualora l’importo dei servizi da rendere risulti superiore alla soglia comunitaria, non potendo circoscrivere il novero dei partecipanti in considerazione della particolare finalità della cooperativa medesima.
La clausola di esclusione dalla partecipazione alla gara relativamente ad alcune cooperative è altresì in contrasto con il principio comunitario della concorrenza cui la gara deve uniformarsi nel caso in cui l’importo dei servizi banditi sia superiore alla soglia stabilita normativamente.
Tale tendenza giurisprudenziale è perfettamente coerente con il sistema pubblico attuale il quale pone la regola dell’evidenza pubblica quale principio immanente nell’ordinamento del settore degli appalti principio questo ancor più rilevante in un sistema in cui vigono i criteri di non discriminazione , parità di trattamento e concorrenzialità, la cui applicazione si impone tra gli altri, agli appalti aventi per oggetto la fornitura di beni e servizi.
L’utilizzo dello strumento della convenzione richiamato dall’art. 5 L. 381/1991, non può garantire una completa deroga all’obbligo di confronto concorrenziale in caso di utilizzo di risorse pubbliche per individuare un soggetto privato cui affidare lo svolgimento di servizi pubblici, occorrendo un confronto nel rispetto dei principi della trasparenza.
La fissazione di un limite comunitario quale soglia minima segna il discrimine tra la possibilità di stipulare direttamente convenzioni tra enti pubblici e cooperative sociali e l’obbligo di indire bandi di gara per la fornitura di beni e servizi differenti da quelli educativi.
La possibilità che l’esecuzione di alcuni appalti possono essere conferiti al di fuori del procedimento tipico può essere giustificato solo in presenza di alcuni aspetti, quale la presenza della cooperativa sociale, ma questa possibilità è un’eccezione alla regola generale la quale prevede l’elaborazione di un bando di gara pubblico cui possono partecipare tutti coloro che ne hanno i requisiti senza possibilità di limitazione legata al tipo di finalità perseguita dai concorrenti.
Autore
Dott. Grasselli Stefano]
Data
martedì 15 aprile 2008
 
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