Indici della Rassegna
Titolo
NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE:
REQUISITI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- CGA Sez. Giurisdizionale, sent. 26 marzo 2008, n. 242
Riferimenti normativi:
- D. L. 590/1994
Testo
Per accedere allâelenco dei direttori generali A.S.L. non è necessario il requisito della formale qualifica dirigenziale.
Le innovazioni normative intervenute a seguito dellâabrogazione dellâart. 3 comma 10 del D.Lgs. 502/1992 e lâintroduzione prima del D. L. 590/1994 e poi del D.Lgs. 229/1999 hanno contribuito a creare dei problemi interpretativi circa i requisiti necessari per lâiscrizione negli elenchi dei direttori generali A.S.L.
In giurisprudenza si affermano due indirizzi, il primo ritiene che per lâiscrizione nellâelenco non occorre una qualifica dirigenziale formale, ma il dato esperienziale dellâattività in posizione apicale del soggetto preposto ad un ente o ad una struttura pubblica.
Questa tendenza parte dal presupposto che la norma in esame, così come novellata, parla di qualificata formazione ed attività professionale di direzione in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale.
Parlando di direzione si intende lâattività esercitata in base ad un dato di fatto sostanziale che trascende la qualifica rivestita.
Questa tesi, seguita dalla sentenza in epigrafe, risulta avvalorata, tra le altre, da una sentenza del Consiglio di Stato nella quale si considera lâaspetto della funzione apicale effettivamente esercitata preminente rispetto al dato formale della effettiva attribuzione della qualifica.
Il secondo indirizzo invece afferma unâaltra tendenza in base alla quale per accedere allâelenco dei direttori generali A. S. L. è necessario altre alla esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico amministrativa, la qualifica formale di dirigente per incarichi ricoperti in enti pubblici o privati.
Secondo tale impostazione, il legislatore ha individuato i due requisiti essenziali che debbono necessariamente essere presenti per poter accedere allâelenco, altrimenti la posizione dirigenziale richiesta perderebbe qualsiasi autonomo valore.
Queste tendenze non univoche evidenziano alcune ambiguità nelle norme in esame, risultando comunque preferibile la tesi in base alla quale per accedere allâelenco dei direttori generali A. S. L. non sarebbe necessario la qualifica formale di dirigente in rapporto pubblico o privato essendo sufficiente lâesperienza almeno quinquennale che sostanzialmente configura una posizione dirigenziale.
Il legislatore, infatti, parla di posizione e non qualifica e questo fa chiaramente intendere che lâunico e principale riferimento è lâattività effettivamente esercitata a prescindere da come risulta indicata.
Quello che emerge è lâelemento sostanziale rispetto a quello formale, pur, se è giusto rimarcare come indicato in precedenza, che lâorientamento sul punto non è uniforme.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 aprile 2008
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