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Indici della Rassegna

Titolo
NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE: REQUISITI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CGA Sez. Giurisdizionale, sent. 26 marzo 2008, n. 242 Riferimenti normativi: - D. L. 590/1994
Testo
Per accedere all’elenco dei direttori generali A.S.L. non è necessario il requisito della formale qualifica dirigenziale.

Le innovazioni normative intervenute a seguito dell’abrogazione dell’art. 3 comma 10 del D.Lgs. 502/1992 e l’introduzione prima del D. L. 590/1994 e poi del D.Lgs. 229/1999 hanno contribuito a creare dei problemi interpretativi circa i requisiti necessari per l’iscrizione negli elenchi dei direttori generali A.S.L.
In giurisprudenza si affermano due indirizzi, il primo ritiene che per l’iscrizione nell’elenco non occorre una qualifica dirigenziale formale, ma il dato esperienziale dell’attività in posizione apicale del soggetto preposto ad un ente o ad una struttura pubblica.
Questa tendenza parte dal presupposto che la norma in esame, così come novellata, parla di qualificata formazione ed attività professionale di direzione in enti o strutture pubbliche o private, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale.
Parlando di direzione si intende l’attività esercitata in base ad un dato di fatto sostanziale che trascende la qualifica rivestita.
Questa tesi, seguita dalla sentenza in epigrafe, risulta avvalorata, tra le altre, da una sentenza del Consiglio di Stato nella quale si considera l’aspetto della funzione apicale effettivamente esercitata preminente rispetto al dato formale della effettiva attribuzione della qualifica.
Il secondo indirizzo invece afferma un’altra tendenza in base alla quale per accedere all’elenco dei direttori generali A. S. L. è necessario altre alla esperienza almeno quinquennale di direzione tecnico amministrativa, la qualifica formale di dirigente per incarichi ricoperti in enti pubblici o privati.
Secondo tale impostazione, il legislatore ha individuato i due requisiti essenziali che debbono necessariamente essere presenti per poter accedere all’elenco, altrimenti la posizione dirigenziale richiesta perderebbe qualsiasi autonomo valore.
Queste tendenze non univoche evidenziano alcune ambiguità nelle norme in esame, risultando comunque preferibile la tesi in base alla quale per accedere all’elenco dei direttori generali A. S. L. non sarebbe necessario la qualifica formale di dirigente in rapporto pubblico o privato essendo sufficiente l’esperienza almeno quinquennale che sostanzialmente configura una posizione dirigenziale.
Il legislatore, infatti, parla di posizione e non qualifica e questo fa chiaramente intendere che l’unico e principale riferimento è l’attività effettivamente esercitata a prescindere da come risulta indicata.
Quello che emerge è l’elemento sostanziale rispetto a quello formale, pur, se è giusto rimarcare come indicato in precedenza, che l’orientamento sul punto non è uniforme.

Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
martedì 15 aprile 2008
 
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