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Indici della Rassegna

Titolo
PERPLESSITÀ IN MERITO ALLA GIURISDIZIONE IN MATERIA DI PRESTAZIONI OSPEDALIERE
Argomento
Giurisdizione
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - ordinanza 28 marzo 2008 n. 1340 Riferimento Normativo: - D.Lgs 80/1998
Testo
E’ rimessa all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la questione della giurisdizione in materia di cognizione del soggetto tenuto al pagamento di rette ospedaliere di soggetti minorati psichici.
Secondo un primo orientamento la controversia rientra nell’ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva per il rinvio dell’art. 33, comma 1, lett. e) d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come sostituito dall’art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205) alle disposizioni dell’art. 29, nn. 5), 6) e 7) r.d. 26 gennaio 1924, n. 1054.
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo deriva dalla considerazione espressa che il servizio sanitario nazionale rientri tra i servizi pubblici infatti secondo detto orientamento l’art. 33 ha una valenza ampia e generalizzata, comprensiva anche di attività a rilevanza pubblicistica, concernente l’espletamento del servizio assistenziale privo di connotazione sanitaria. La ripartizione delle spese del servizio erogato tra le diverse amministrazioni, a vario titolo coinvolte, riguarda i profili generali di organizzazione dell’attività e presenta rilevanza collettiva, giustificando l’attribuzione delle controversie al giudice amministrativo, anche quando siano dedotte posizioni di diritto soggettivo.
Infatti, con l'art. 14 terzo comma, lett. l) ed m) della l. n. 833 del 1978, di istituzione del Servizio sanitario nazionale, le funzioni di "assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche" e di "riabilitazione" dei soggetti affetti da minorazioni, fisiche, psichiche o sensoriali, sono passate alle usl di residenza che attingono al Fondo sanitario nazionale. Questa unificazione della tutela della salute fisica e di quella psichica nell'ambito del Servizio sanitario nazionale consente di inquadrare le controversie tra quelle di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Il rimborso di cui si controverte riguarda il costo di una prestazione (erogata in forma) indiretta del servizio sanitario, che è stata effettuata da un soggetto di diritto privato nella veste di concessionario del Servizio sanitario nazionale in attuazione di un rapporto convenzionale tra l’Istituto e i soggetti del medesimo Servizio.
Le controversie che coinvolgono la ripartizione delle spese del servizio erogato tra le diverse amministrazioni coinvolte, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per non essere in contestazione un diritto di credito, ma solo l’individuazione del soggetto cui imputarlo. Nel contempo va considerato che la norma ha una valenza più ampia e generalizzata, comprensiva dell’attività riguardante i profili generali di organizzazione a rilevanza pubblicistica, anche in ordine al servizio assistenziale privo di connotazione sanitaria. Pertanto, vanno applicate le originarie previsioni in tema di spese obbligatorie per lo Stato, nonché di spedalità che sono rimaste ferme, quali clausole di attribuzione di giurisdizione su diritti ed interessi, anche dopo la sentenza costituzionale 6 luglio 2004, n. 204.
Secondo altra corrente di pensiero di matrice civilistica le controversie per il pagamento di prestazioni rese nel e per il servizio sanitario che non investano la legittimità di un provvedimento amministrativo o l’esercizio di un potere discrezionale dell’amministrazione debbono essere rimesse alla cognizione del giudice ordinario.
Non può essere attinente il richiamo all’art.33 del D.Lgs 80/1998 atteso che proprio all’esito dell’intervento della corte costituzionale 204/2004 “ai fini del riparto di giurisdizione occorre tenersi presente la natura delle situazioni soggettive coinvolte e non limitarsi al dato oggettivo”. La mera partecipazione dell’amministrazione al procedimento non consente, pertanto, l’attrazione della controversia al giudice amministrativo.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
martedì 15 aprile 2008
 
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