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Indici della Rassegna

Titolo
CON IL PERMESSO INVALIDI SI PUO’ ACCEDERE A TUTTE LE ZTL D’ITALIA
Argomento
Sanzioni amministrative
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte di Cassazione, Sez. II, Sent. 16 gennaio 2008 n. 719
Testo
Il Giudice di pace di Roma rigeva l'opposizione proposta da un automobilista avverso il verbale di accertamento della violazione dell'art. 7, 1^ co., c.d.s., per essere entrato nella zona a traffico limitato della città di Roma senza la prescritta autorizzazione.
Proposto ricorso in Cassazione i giudici della Suprema Corte, con la sentenza in epigrafe precisavano che gli artt. 12 ed 11, 1^ e 2^ co., d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, dispongono che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.
Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di "apposita autorizzazione in deroga", avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2^ e 3^ co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito "contrassegno invalidi" e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1^ co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
martedì 15 aprile 2008
 
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