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Abstract
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Testo
MOBBING NEL PUBBLICO IMPIEGO: GIURISDIZIONE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 15 aprile 2008 n. 1739
La risarcibilità del danno derivante da mobbing può essere rivendicata dal dipendente interessato in due modi: in via extra-contrattuale, a norma dell’art. 2043 cod. civ. (con conseguente giurisdizione dell’A.G.O.), ovvero in via contrattuale, tenuto conto dell’obbligo del datore di lavoro, riconducibile all’art. 2087 cod. civ., di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. In questo secondo caso sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (ove si tratti di rapporto di p.i. non privatizzato), nella misura strettamente riconducibile ad un contesto di specifiche inadempienze agli obblighi del datore di lavoro.
E’ INFORTUNIO "IN ITINERE" L'INCIDENTE OCCORSO AL LAVORATORE CHE VA A CASA PER LA PAUSA PRANZO
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. 10 dicembre 2007 n. 25742
UTILIZZO DEI TELEFONINI NEI CONCORSI

Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 marzo 2008, n. 1214

La circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 801/Dip. del 28 maggio 2007 stabilisce che "è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo... e che nei confronti di coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l'esclusione dalla prova".

La predetta disposizione, una volta posto il generale divieto di introduzione e di detenzione nel corso delle prove scritte delle predette apparecchiature di telefonia mobile, sanziona con la grave misura espulsiva "coloro che saranno sorpresi ad utilizzarli". Pertanto, l'illecito disciplinare - che viene a costituire indice sintomatico della non riconducibilità della prova scritta all'originale elaborazione dell'allievo - si concretizza nell'utilizzo del sistema di telecomunicazione per il contatto con soggetti estranei all'ambito in cui si svolgono le prove di esame.
Se, quindi, tramite acquisizione dei tabulati del gestore di telefonia mobile si può escludere che nel corso della prova di esame il cellulare detenuto dal concorrente non sia stato utilizzato per contatto esterno non sussistono gli estremi dell'illecito cui la direttiva ministeriale collega la misura espulsiva dalla sessione di esame.
Autore
Data
martedì 15 aprile 2008
 
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