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Indici della Rassegna

Titolo
PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOST
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 24 aprile 2008, n. 1859
Testo
Un Comune rilasciava ad una Azienda Agricola il permesso di costruire per la realizzazione di un complesso per la produzione di compost di qualità.
Con ricorso al TAR alcuni proprietari di immobili posti nelle vicinanze, impugnavano il provvedimento chiedendone l’annullamento.
La controversia riguardava la legittimità dei permessi di costruire rilasciati dal Comune per la realizzazione di un impianto di compost, su un terreno di sua proprietà, destinato dal programma di fabbricazione a zona E1 (destinata "alla residenza e all’esercizio delle attività agricole o connesse con l’agricoltura").
Il TAR ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati per il loro contrasto con la destinazione agricola della zona.
I Giudici di Palazzo Spada, hanno statuito che come ha correttamente evidenziato la sentenza gravata (sia pure con una sintetica motivazione), i permessi di costruire impugnati in primo grado risultano illegittimi, poiché essi:
- non si sono basati su adeguati accertamenti in ordine alla prevista provenienza dei materiali destinati all’impianto e alla effettiva destinazione del solo prodotto dell’attività agricola svolta in loco, né hanno verificato se l’impianto sia idoneo a trattare ulteriori materiali;
- hanno consentito la realizzazione di un impianto senza specificamente verificare se esso, per le sue dimensioni e per la quantità dei materiali trattabili, dovesse essere qualificato come industriale, e dunque precluso dal vigente programma di fabbricazione, ovvero come accessorio alla attività agricola svolta in loco.
L’inadeguatezza degli accertamenti istruttori emerge dalla stessa documentazione prodotta dalla società nel corso del procedimento, oltre che da quella depositata in questa sede.
Nel corso del giudizio, sono risultati ulteriori elementi che corroborano la correttezza della statuizione del TAR, secondo cui i permessi di costruire risultano viziati da eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Dall’esame della documentazione risulta, infatti, che i permessi – malgrado la natura industriale dell’impianto fosse desumibile dalla stessa documentazione prodotta dalla società - non siano stati preceduti da alcun accertamento tale da far riscontrare il carattere accessorio dell’impianto all’attività agricola svolta.
Deve concludersi pertanto con l’affermazione del principio secondo cui, nella zona agricola possono essere realizzati soltanto i manufatti espressamente consentiti dallo strumento urbanistico e dalle relative norme tecniche di attuazione e, dunque, i manufatti a uso industriale possono essere realizzati solo ove ciò sia espressamente previsto.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
mercoledì 30 aprile 2008
 
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