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Indici della Rassegna

Titolo
PROVVEDIMENTO DI LOCALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA E LEGITTIMAZIONE ALL’IMPUGNAZIONE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V. – sentenza 14 aprile 2008 n. 1725; Riferimenti Normativi: - Art. 23 bis della L. 1034 del 1971
Testo
In materia di smaltimento di rifiuti, la legittimazione all’impugnazione del provvedimento di localizzazione di una discarica va normalmente riconosciuta ai Comuni nel cui territorio l’impianto dovrebbe essere collocato subordinatamente alla dimostrazione di un effettivo pregiudizio che detta discarica sarebbe in grado di arrecare nell’ambito territoriale di rispettiva competenza. A tale fattispecie non si applica il dimezzamento dei termini processuali, previsto dall’art. 23-bis della L. n. 1034 del 1971, in quanto costituendo deroga al regime processuale ordinario non è applicabile al di fuori dei tipi di controversie specificamente indicati dalla citata norma di legge. In particolare, detto dimezzamento non è applicabile ad una controversia relativa ad atti programmatori che precedono l’esecuzione dell’opera e del servizio, atteso che tale controversia non rientra in quelle relative a “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione” di opere pubbliche o di pubblica utilità o di servizi pubblici, per le quali è previsto il dimezzamento dei termini.
Pertanto un Comune, anche se spogliato di specifiche competenze in materia di smaltimento di rifiuti, essendo state tali competenze attribuite ad un A.T.O., nella sua qualità di Ente esponenziale, portatore in via continuativa di interessi diffusi radicati nel proprio territorio che fanno capo ad una circoscritta e determinata popolazione residente, è in astratto, portatore di un interesse pubblico differenziato e qualificato, diverso da quello di cui è titolare l’Autorità nel quale rientra e non può essergli negata a priori la legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti.
E’ invece inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, un ricorso avverso un provvedimento di localizzazione di una discarica di rifiuti proposto da un Comune diverso da quello in cui la localizzazione è stata effettuata e che non abbia fornito elementi concreti atti a dare prova della idoneità della discarica a produrre disagi e conseguenze negative sulla salute della popolazione.
Il Collegio ha osservato in particolare che nella fattispecie la circostanza che l’impianto localizzato nel territorio di un Comune è a servizio di un bacino d’utenza cui sono destinati a esser convogliati tutti i rifiuti urbani dei Comuni che ne fanno parte, non è da sola sufficiente a provare l’esistenza di un concreto danno. Il centro abitato del Comune vicino peraltro dista tre kilometri dall’area prescelta, il che induce a negare anche l’esistenza dell’elemento della “vicinitas”, da valutare in relazione all’effettiva idoneità della discarica ad essere fonte di significativi inconvenienti alla popolazione residente.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 30 aprile 2008
 
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