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Indici della Rassegna

Titolo
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI. – sentenza 21 aprile 2008 n. 1767; Riferimenti Normativi: - Art. 8 comma 6 della L. n. 36 del 2001.
Testo
La disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dell’ambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, nonché di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze. Come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 07.10.2003 – in armonia peraltro con l’indirizzo giurisprudenziale, già formatosi sulla legge quadro n. 36/01 – la determinazione degli standards di protezione dall’inquinamento elettromagnetico è competenza dello Stato, mentre è materia di legislazione concorrente il trasporto dell’energia e l’ordinamento della comunicazione; è infine rimessa alle Regioni e agli enti territoriali minori la localizzazione degli impianti, come questione attinente alla disciplina d’uso del territorio, purché la pianificazione, a quest’ultimo riguardo dettata, non sia tale “da impedire o da ostacolare ingiustificatamente l’insediamento degli impianti stessi”.
I Comuni possono, quindi, adottare misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile, in modo tale da minimizzare l’esposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, anche in un’ottica di ottimale disciplina d’uso del territorio. Nel caso in cui un Comune non abbia dettato la normativa regolamentare di cui all’art. 8, comma 6, L. 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), in ordine alla localizzazione nel proprio territorio di impianti per telefonia mobile, l’installazione di antenne o tralicci per detti impianti è soggetta – sotto il profilo urbanistico – ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire non collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ma che dall’altra impongono di considerare tali manufatti – in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici – compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti. L’installazione di antenne o tralicci per impianti di telefonia cellulare non può essere preclusa dall’assenza di una disciplina specifica comunale, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (nei limiti di ragionevolezza e rispetto delle norme statali, in cui tale localizzazione è ritenuta possibile dalla giurisprudenza). E’ pertanto illegittimo il rigetto di una istanza di autorizzazione per la posa in opera di una postazione di antenne per telefonia cellulare motivato con esclusivo riferimento alla mancata predisposizione, da parte del Comune, di un regolamento relativo all’installazione di antenne telefoniche.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 30 aprile 2008
 
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