Indici della Rassegna
Titolo
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI
TELEFONIA MOBILE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. VI. â sentenza 21 aprile 2008 n. 1767;
Riferimenti Normativi:
- Art. 8 comma 6 della L. n. 36 del 2001.
Testo
La disciplina degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisivi coinvolge profili sia di tutela dellâambiente che di governo del territorio, in quanto impone standards di protezione dalle onde elettromagnetiche a garanzia del diritto alla salute, ma anche modalità di localizzazione degli impianti stessi, tali da consentire il rispetto sia dei parametri urbanistici che di corrette regole di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellâenergia, nonché di ottimale diffusione delle reti di comunicazione, secondo un ben preciso riparto di competenze. Come ribadito dalla stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 307 del 07.10.2003 â in armonia peraltro con lâindirizzo giurisprudenziale, già formatosi sulla legge quadro n. 36/01 â la determinazione degli standards di protezione dallâinquinamento elettromagnetico è competenza dello Stato, mentre è materia di legislazione concorrente il trasporto dellâenergia e lâordinamento della comunicazione; è infine rimessa alle Regioni e agli enti territoriali minori la localizzazione degli impianti, come questione attinente alla disciplina dâuso del territorio, purché la pianificazione, a questâultimo riguardo dettata, non sia tale âda impedire o da ostacolare ingiustificatamente lâinsediamento degli impianti stessiâ.
I Comuni possono, quindi, adottare misure programmatorie integrative per la localizzazione degli impianti per telefonia mobile, in modo tale da minimizzare lâesposizione dei cittadini residenti ai campi elettromagnetici, anche in unâottica di ottimale disciplina dâuso del territorio. Nel caso in cui un Comune non abbia dettato la normativa regolamentare di cui allâart. 8, comma 6, L. 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), in ordine alla localizzazione nel proprio territorio di impianti per telefonia mobile, lâinstallazione di antenne o tralicci per detti impianti è soggetta â sotto il profilo urbanistico â ai principi di carattere generale, che vedono tralicci ed antenne di rilevanti dimensioni, da una parte, valutabili come strutture edilizie soggette a permesso di costruire non collocabili in zone di rispetto, o comunque soggette a vincolo di inedificabilità assoluta, ma che dallâaltra impongono di considerare tali manufatti â in quanto parte di una rete di infrastrutture, qualificate come opere di urbanizzazione primaria, nonché in quanto impianti tecnologici e volumi tecnici â compatibili con qualsiasi destinazione di P.R.G. delle aree interessate e non soggetti in linea di massima ai limiti di altezza e cubatura delle costruzioni circostanti. Lâinstallazione di antenne o tralicci per impianti di telefonia cellulare non può essere preclusa dallâassenza di una disciplina specifica comunale, volta ad individuare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di cui trattasi ed a minimizzare lâesposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (nei limiti di ragionevolezza e rispetto delle norme statali, in cui tale localizzazione è ritenuta possibile dalla giurisprudenza). Eâ pertanto illegittimo il rigetto di una istanza di autorizzazione per la posa in opera di una postazione di antenne per telefonia cellulare motivato con esclusivo riferimento alla mancata predisposizione, da parte del Comune, di un regolamento relativo allâinstallazione di antenne telefoniche.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
mercoledì 30 aprile 2008
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