Indici della Rassegna
Titolo
Commissione giudicatrice: incompatibilità tra i componenti della commissione stessa e i soggetti partecipanti
Abstract
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 24 giugno 2004, n. 8)
Testo
? La massima
Non sempre lâincompatibilità tra componenti della commissione e partecipanti è motivo di astensione.
? Il principio
LâAdunanza Plenaria del Consiglio di Stato è intervenuta, su istanza della sezione sesta, per risolvere un contrasto intervenuto nella giurisprudenza amministrativa e civile per lâindividuazione degli elementi determinanti lâincompatibilità tra commissari e candidati
in una procedura concorsuale.
Nel caso di specie il giudice ha reputato che la pendenza di una lite tra il presidente, i componenti della commissione ed il candidato (già ) ricorrente è giusto motivo di astensione.
Dopo un ampio esame della normativa che sorregge e regola il procedimento, e dopo aver analizzato le due fattispecie che determinano le ipotesi di contrasto tra le parti ed il giudicante (art. 51 del c.p.c. i cui principi si applicano a tutte le ipotesi in cui è richiesto un giudizio, anche non giurisdizionale), il Supremo Consesso è passato al merito della questione da risolvere ossia se lâincompatibilità possa persistere anche laddove una delle parti del procedimento giurisdizionale rinunci al giudizi.
Sul contrasto di opinioni della stessa sezione VI (sentt. nn. 4805/2002 e 6841/2000) la Adunanza ha risolto le divergenti vedute circa gli effetti della rinuncia al giudizio, pervenendo alla considerazione che è âpreferibile ritenere pendente la lite fin quando sulla rinuncia non si sia avuta la presa dâatto da parte del giudice potendo, questo stesso giudice, quandâanche notificata debitamente, non [reputare la rinuncia] idonea ad estinguere il giudizio pendenteâ.
Ne consegue che, sino a pronuncia del giudice, che prende atto della rinuncia delle parti a proseguire la lite, i componenti la commissione sono da considerarsi incompatibili con il candidato.
LâAdunanza richiama, tra le altre, il principio che necessitatamene deve sorreggere un giudicato imparziale, arrivando a reputare non trascurabile lâobbligo di chi è chiamato a giudicare di sollevarsi sopra tutte le influenze che ne possano condizionare la formazione e lâespressione del giudizio.
Conseguentemente, al di fuori dei casi tassativi previsti dallâordinamento - contemplati nel primo comma del citato art. 51 del codice di procedura civile - mai può essere riconosciuto una facoltà od un obbligo di astensione, essendo demandato al superiore gerarchico (del giudicante) il potere di valutare e contemperare lâinteresse pubblico della imparzialità del giudicato con lâobbligo del giudicato stesso.
Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
domenica 11 luglio 2004
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