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Indici della Rassegna

Titolo
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Argomento
Notizie in breve
Abstract
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Testo
MOBILITA’ NEL PUBBLIOCO IMPIEGO
Riferimenti Normativi:
- Legge 24dicembre 2007, n. 244
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) introduce alcune novità in tema di assegnazioni temporanee e di mobilità del personale.
Il quadro normativo generale rimane caratterizzato da un particolare favor riservato all’istituto della mobilità quale strumento per conseguire una pià efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell’ambito della pubblica amministrazione globalmente intesa, con significativi riflessi sul contenimento della spesa pubblica, nonché sull’effettività del diritto al lavoro quale diritto costituzionalemnte garantito.
Anche a riscontro dei numerosi quesiti proposti dalle amministrazioni, appare opportuno fornire alcuni chiarimenti dedicati alla disciplina generale della mobilità, oltre che alla normativa contenuta nella legge finanziaria vigente.
NON E’ POSSIBILE RICONOSCERE UN RAPPORTO DI P.I. IN VIA DI FATTO
Riferimeni Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 aprile 2008 n. 1645
L'art. 5 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella L. 8 gennaio 1979, n. 3 - il quale prevede il divieto di assunzione in forme diverse da quelle del pubblico concorso e la nullità degli atti adottati in tal senso - impedisce al giudice di accertare che il rapporto di pubblico impiego si è costituito in via di fatto, e ciò indipendentemente dalla sussistenza, in concreto, di quelli che sono stati definiti gli indici rivelatori della rapporto di lavoro subordinato, che hanno perduto rilevanza al fine specifico di tale accertamento; la citata normativa rende pertanto inattuabile la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per l'esistenza di una specifica disciplina contraria che esclude ogni riferimento alla diversa disciplina privatistica, la quale non può trovare applicazione nel campo del pubblico impiego.
Nel caso in cui sia stato costituito in via di fatto un rapporto che ha tutti i caratteri "sintomatici" del rapporto di pubblico impiego - in applicazione dell’art. 2126 c.c. e degli artt. 36 e 38 Cost. - può essere accolta la domanda volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive fra quanto effettivamente percepito nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze della P.A. e quanto sarebbe spettato in forza dei contratti collettivi di lavoro di categoria e alla conseguente regolarizzazione della posizione previdenziale.

SANZIONE PECUNIARIA IN LUOGO DELLA DEMOLIZIONE
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 21 aprile 2008 n. 1776
Dopo varie procedure giudiziarie aventi ad oggetto l’ordine di demolizione di parte di un edificio, veniva proposto appello per chiedere l’annullamento del provvedimento comunale con cui, in luogo della demolizione, si era applicata soltanto una sanzione pecuniaria, per la presenza, in caso di demolizione, di un rischio statico dell’intero edificio.
Approdata la querelle ai Giudici di Palazzo Spada questi hanno rilevato che non vi è stata alcuna elusione del giudicato, in quanto, se pure è vero che questo prevedeva la demolizione dell’immobile, relativamente alla parte di esso individuata come abusiva, è pur vero che l’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, di cui si è fatta applicazione nel caso di specie, prevede che allorquando la demolizione di una parte dell’immobile rischia di determinare un rischio statico per la restante parte del medesimo immobile, in luogo della demolizione va applicata una sanzione pecuniaria.
E questo è esattamente ciò che è avvenuto nella presente fattispecie, in quanto il provvedimento comunale con il quale si provvede all’irrogazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione è motivato proprio con il rischio statico della parte rimanente dell’immobile, per cui, essendosi proceduto con una misura sanzionatoria alternativa alla demolizione e precisamente indicata come tale dalla legislazione vigente, deve ritenersi che il giudicato sia stato correttamente eseguito.
Autore
Data
mercoledì 30 aprile 2008
 
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