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Indici della Rassegna

Titolo
PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Calabria – Catanzaro, Sez. II – sentenza 23 aprile 2008 n. 417; Riferimenti Normativi: - Art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
Testo
La realizzazione di aperture in un fabbricato non rientra nel novero degli interventi assentibili con il permesso di costruire, giacché è priva dei connotati di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), non integrando alcuna trasformazione innovativa, in termini plano-volumetrici, dell’assetto edilizio esistente. Nel caso di realizzazione di dette opere, pertanto, si deve ritenere illegittima l’ordinanza di riduzione in pristino, motivata esclusivamente con riferimento al difetto del preventivo rilascio del titolo edilizio abilitativo. Avrebbe dovuto, semmai, essere applicato il diverso regime della denuncia di inizio attività, assistito da altra tipologia di corredo sanzionatorio (cfr. Cass. Pen., sez. III, 9 febbraio 2006 n. 8303). Ne deriva che la situazione abusiva riscontrata dall’amministrazione comunale non poteva essere riguardata dal quadro sanzionatorio contemplato dall’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, poiché non si trattava di intervento eseguito in assenza del prescritto permesso di costruire.
Come è noto, infatti, la nozione di costruzione, ai fini del rilascio della concessione edilizia, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere che essa avvenga mediante realizzazione d’opere murarie. E’ irrilevante che le opere siano realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, laddove comportino la trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio.
La circostanza che le aperture de quibus permettono al fabbricato della ricorrente l’affaccio su area di proprietà comunale (adibita a cortile di scuola elementare), non cambia i termini della questione, non comportando alcun mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio e della disciplina ad esso riferibile. Semmai, il fatto che le dette aperture possano consentire, secondo l’amministrazione comunale, l’indebito accesso di privati cittadini su suolo pubblico, potrà rilevare dal punto di vista civilistico in relazione alla normativa in tema di distanze e di servitù di passaggio.
In conclusione il provvedimento impugnato si presenta illegittimo e deve essere annullato.

Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 maggio 2008
 
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