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Indici della Rassegna

Titolo
DEMOLIZIONE PARZIALE E SANZIONE PECUNIARIA
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. IV. – sentenza 21 aprile 2008 n. 1776; Riferimenti Normativi: - Art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001
Testo
Non comporta l’elusione del giudicato formatosi su di una sentenza che prevedeva la demolizione parziale di un immobile l’adozione di un provvedimento che, piuttosto che eseguire la demolizione parziale, in applicazione dell’art. 38 del D.P.R. n. 380 del 2001, in considerazione del rischio statico della parte rimanente dell’immobile, ha applicato una sanzione pecuniaria, tenuto conto che la richiamata norma prevede espressamente che, allorquando la demolizione di una parte dell’immobile rischia di determinare un rischio statico per la restante parte del medesimo immobile, in luogo della demolizione va applicata una sanzione pecuniaria. E questo è esattamente ciò che è avvenuto nella presente fattispecie, infatti il provvedimento comunale avendo inflitto una misura sanzionatoria alternativa alla demolizione della parte dell’immobile individuata come abusiva è totalmente idoneo a far ritenere che il giudicato sia stato correttamente eseguito.
Tuttavia, l’articolo 12, comma 2, della legge n. 47 del 1985 (che prevede l’applicazione della sola sanzione pecuniaria nel caso in cui la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità), può trovare applicazione solo nel caso di opere eseguite in parziale difformità dalla concessione edilizia e non già nell’ipotesi di opere eseguite senza concessione edilizia. Inoltre, perche possa trovare applicazione la disposizione appena delineata è altresì necessaria una seria ed idonea dimostrazione del pregiudizio stesso sulla struttura e sull’utilizzazione del bene residuo, non essendo sufficiente la mera affermazione del danneggiamento (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 1999, n. 1876).
Occorre, infine, precisare che i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia non necessitano di alcuna motivazione in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico, e questo anche nel caso in cui l’abuso sia stato commesso in epoca risalente nel tempo, e ciò non solo perché non sussiste alcun legittimo affidamento in capo al contravventore che giustifichi la conservazione di una situazione di fatto contra ius, ma anche perché la repressione degli abusi edilizi costituisce, come si è detto, un preciso obbligo dell’Amministrazione, la quale non gode di alcuna discrezionalità al riguardo.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
giovedì 15 maggio 2008
 
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