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Indici della Rassegna

Titolo
RESPONSABILITA’ CONTABILE ED AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Sez. Giur. Reg. Lazio Sent. 07 maggio 2008 n. 765 Riferimenti normativi: - L. 142/1990 –
Testo
La rinuncia al credito ad opera di un Comune implica in capo agli amministratori una responsabilità per danno erariale.

In base all’art. 1 della L. 241/1990 “l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed é retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti”.
La valutazione della legittimità dell’azione amministrativa è legata, quindi non solo al rispetto dei requisiti di pura legittimità dell’azione amministrativa, ma anche dei criteri indicati nella L. 241/1990 ritenuti specificazione di quelli cui all’art. 97 Cost.
La correttezza del procedimento richiede l’osservanza scrupolosa dei parametri normativi e la sua idoneità al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, con una valutazione complessiva che necessariamente riguarda anche la congruenza del costo economico della decisione adottata.
Pertanto il limite nella insindacabilità nel merito delle scelte dell’amministrazione pubblica ad opera degli organi giurisdizionali, non può precludere ai Giudici della Corte dei Conti di valutare quelle decisioni amministrative discrezionali che, per assoluta superficialità, contraddittorietà o inidoneità della soluzione adottata, si possano porre come elementi di un aspetto dannoso provocando un danneggiamento erariale.
L’Ente Locale che rinunci ad un credito, ove tale decisione non sia sorretta da un interesse pubblico idoneo, configura una condotta censurabile con conseguente responsabilità per danno erariale in capo agli amministratori che hanno adottato il provvedimento.
La rinuncia ad un credito è un puro atto di liberalità non ammissibile con conseguente illegittimità del provvedimento che ha comportato una minore entrata per le finanze comunali non giustificata, ma espressione di un volere lesivo dell’integrità finanziaria dell’amministrazione medesima.
Rientra nel compito della Corte dei Conti verificare la compatibilità delle scelte amministrative con gli scopi pubblici dell’Ente e censurare, riconoscendone la responsabilità, le scelte dei pubblici amministratori che sconfinino nell’arbitrio essendo decisioni illogiche ed irragionevoli rispetto agli scopi da perseguire.
La verifica della legittimità dell’attività amministrativa implica una valutazione tra obiettivi perseguiti e costi sostenuti, in modo tale che possa essere esaminato il comportamento tenuti dagli amministratori i quali risponderanno innanzi alla Corte dei Conti.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
giovedì 15 maggio 2008
 
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