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Indici della Rassegna

Titolo
NULLA LA CARTELLA DI PAGAMENTO NON PRECEDUTA DALL’AVVISO BONARIO
Argomento
Imposte e tasse
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Commissione Tributaria Regionale della Campania,- Sede staccata di Salerno, Sez. V, sent. 10 marzo 2008, n. 52
Testo
La controversia ha per oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle Entrate chiedeva il pagamento di una somma relativa al mancato riconoscimento credito Iva per l’anno 2001 riportato nella dichiarazione UNICO 2002.

Il ricorrente eccepisce la irregolarità della cartella in quanto non preceduta da avviso o da altro atto di comunicazione con violazione dell’art. 6 comma 5 della legge n. 212/00. Eccepisce ancora la violazione dell’art. 36 bis del DPR n. 600/73.

Con la sentenza in epigrafe viene rilevato che uno dei motivi di appello è l’omessa notifica di comunicazioni, inviti di pagamento, avvisi bonari, precedenti all’iscrizione a ruolo in violazione degli artt. 5 e 6 della legge n. 212/00.
Al riguardo occorre fare una distinzione tra atti nulli ed atti annullabili, significando che l’atto fiscalmente nullo produce i suoi effetti nel mondo giuridico come se fosse valido, tanto che costituisce titolo per la riscossione di imposte e sanzioni e suscettibile di divenire definitivo se l’interessato non ricorre al giudice tributario. I casi di nullità assolute si verificano quando l’atto manca degli elementi essenziali, quando è emesso da soggetto cui la legge non ne riconosce il potere di adozione, quando viola od elude il giudicato ovvero negli altri casi stabiliti dalla legge. Uno dei casi di nullità assoluta previsto dalla legge è fornito dall’emissione della cartella di pagamento senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullità dall’art. 6 comma 5 della legge n. 212/00. Il predetto articolo dispone: «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione Finanziaria deve invitare il contribuente,a mezzo di servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti… Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma». In questo caso la nullità non è rilevabile di ufficio, ma occorre che il contribuente impugni l’atto e faccia valere gli eventuali vizi di nullità.
Occorre aggiungere che la comma 2 dell’art. 6 viene espressamente previsto: «L’Amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito».
Autore
Dott.ssa marta Dolfi
Data
giovedì 15 maggio 2008
 
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