Testo
Il lavoro straordinario prestato in eccedenza al "monte ore" disponibile non può dare titolo alla relativa retribuzione ma soltanto alla fruizione del previsto riposo compensativo (v. da ultimo: Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2007, n. 279; 11 maggio 2007, n. 2266).
Nellâambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti lâorario dâobbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione, occorrendo una formale autorizzazione che risponde alla esigenza di effettiva attuazione dei principi di legalità , imparzialità e buon andamento ai quali, ai sensi dellâart. 97 della Costituzione, deve essere improntata lâazione della pubblica amministrazione.
In concreto, tale autorizzazione costituisce lo strumento per verificare, in primo luogo, la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse per ulteriori prestazioni lavorative; in secondo luogo, il rispetto dei limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio; infine, la salvaguardia delle condizioni psico-fisiche del dipendente, che non può essere sottoposto ad impegni comportanti il nocumento della sua salute e delle sua dignità di persona.
Mediante la formale, preventiva autorizzazione al lavoro straordinario si agevola in particolare la gestione responsabile degli uffici, con la valutazione delle reali esigenze di personale, al fine di evitare che il lavoro straordinario costituisca elemento di anomala programmazione dellâordinario lavoro di ufficio, salve le eccezioni derivanti da esigenze indifferibili ed urgenti.
In simile prospettiva vanno valutate positivamente le misure che, per far fronte ad accertate, indilazionabili e persistenti esigenze di servizio, in considerazione dei ristretti limiti di stanziamento per liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, prevedano in alternativa la possibilità di "riposi compensativi", in modo da salvaguardare, altresì, lâintegrità psico-fisica del lavoratore.
In presenza di esigenze urgenti ed indifferibili, tuttavia, non può discutersi che il dipendente, cui sia stato ordinato lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti lâordinario orario di lavoro, abbia sempre diritto al corrispettivo dellâattività ; tale corrispettivo, peraltro, è da individuare, previa adeguata informazione, non solo nella relativa retribuzione, per prestazioni nel limite del "monte ore" per il quale esiste copertura finanziaria, ma anche, in caso diverso, nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestate, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio, contemperandosi ragionevolmente ed equamente - in tal modo - le esigenze personali del dipendente e quelle dellâorganizzazione del lavoro e degli uffici.
A tal riguardo non possono ritenersi legittime eventuali disposizioni (di natura regolamentare o provvedimentale) che pretendano di condizionare il diritto ai predetti riposi compensativi ad apposite, formali richieste del singolo interessato, da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente dallâAmministrazione, il cui mancato rispetto produrrebbe la perdita del beneficio stesso.
Resta ferma, in ogni caso, la spettanza al dipendente interessato dei corrispondenti riposi compensativi, trattandosi di un vero e proprio diritto posto a tutela della integrità psico-fisica del lavoratore e della dignità della persona che, come sopra accennato, non può essere sottoposto a decadenza per effetto di una mera disciplina interna dellâAmministrazione, di carattere secondario, oltretutto recante prescrizioni e termini che appaiono in realtà irragionevoli ed arbitrari, mentre la mancata tempestiva richiesta da parte dellâinteressato non può far venir meno lâobbligo dellâAmministrazione, derivante direttamente dallâart. 36 della Costituzione, di predisporre le condizioni per la concreta fruizione dei riposi compensativi di cui di tratta.