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Indici della Rassegna

Titolo
GARA E VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI
Argomento
Appalti
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 14 aprile 2008 n. 1575; - Tar Piemonte, Sez. I, sent. 23 maggio 2008 n. 460
Testo
Il verbale di una gara per l’affidamento di un appalto pubblico, in applicazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione, deve dar conto delle attività essenziali poste in essere dall’organo di scelta, descrivendo le fasi principali delle operazioni di analisi e di valutazione.
Sono viziate, quindi, le operazioni di gara quando la verbalizzazione e la relaziona dello svolgimento delle attività risulta essere avvenuta a posteriori rispetto al momento di cui si deduce. Perché possa darsi per veritiera la ricostruzione dei lavori che si sono eseguiti durante le singole fasi della procedura (le scelte operate, l’analisi dei documenti e lo sviluppo procedimentale e della loro scansione temporale) deve operarsi testimonianza nei successivi tempi tecnici necessariamente ristretti, tali da non indurre in dubbio alcuno, proprio in riferimento alla esattezza del corretto svolgersi della procedura.
Se può essere vero che in base al principio di ragionevolezza, il verbale non deve necessariamente contenere la descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento, è anche vero che le operazioni ivi riportate debbono essere tali da dare persuasione della correttezza delle decisioni assunte e dei comportamenti dell’organo collegiale.
Solo l’incisione degli aspetti dell’azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza possano causare l’invalidità dell’atto.
Ciò comporta che il contenuto essenziale di un verbale non può essere determinato una volta per tutte, in quanto esso inevitabilmente è destinato a variare in correlazione con il tipo di attività amministrativa che viene verbalizzata. Ed il giudizio sulla sua completezza ed esaustività va rapportato alla complessità delle operazioni ed alla specificità della situazione che viene in considerazione.
L’invalidità dell’atto verbalizzato si verifica, quindi, solo nel caso in cui le lacune stesse riguardino aspetti dell’azione amministrativa la cui conoscenza risulti necessaria per poterne verificare la correttezza
Il verbale è legittimo se riporta le operazioni svolte in ciascuna delle sedute dalla commissione, con la precisione necessaria per ricostruirne il contenuto e la scansione temporale, se elenca i nominativi dei componenti della commissione ed imputa ad essi tutte le azioni svolte in sede di detta commissione, se risulta sottoscritto da tutti i commissari che in tal modo assumono la responsabilità della verbalizzazione, rendendo irrilevante la circostanza che non sia stato indicato il nome del soggetto verbalizzante.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 31 maggio 2008
 
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