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Indici della Rassegna

Titolo
RESPONSABILITÀ PER EMOLUMENTI E COMPENSI NON CORRELATI AD ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Corte dei Conti, Sez. I Giur. Centrale d’Appello, sent. 7 maggio 2008 n. 199
Testo
Risponde del danno erariale il dirigente che abbia assunto provvedimenti di riconoscimento e liquidazione, in favore dei dipendenti assegnati al settore, disponendo la corresponsione di indennità senza aver accertato l’effettivo svolgimento delle funzioni aggiuntive cui poter correlare le dette maggiori retribuzioni.
Il giudice contabile ha riconosciuto che sono incorsi in colpa grave e ne rispondono contabilmente, quei dirigenti che hanno pagato indennità in contrasto con il preciso dettato contrattuale che “ancora i benefici retributivi all’effettivo svolgimento di funzioni”. Né può trovarsi un giusto esimente nelle pressioni subite per gli interventi degli organismi sindacali che hanno preteso il riconoscimento di maggiorazioni retributive indiscriminatamente a tutti i dipendenti che si trovavano a ricoprire determinate qualifiche, pervenendo ad una generalizzata e non consentita attribuzione di benefici.
Si è confermato che il comportamento od i suggerimenti di altro soggetto non possono essere addotti a discolpa delle decisioni assunte in chiara violazione degli obblighi contrattuali che, dettati a livello centrale, hanno come fine proprio l’incentivazione al miglioramento del servizio in favore del cittadino. Nè può consentirsi che i singoli dirigenti abdichino a prerogative proprie delle funzioni assegnate e, quindi, assumano decisioni che (seppur si auspichi che possano essere condivise dalle organizzazioni di categoria) non possono essere dismesse a fronte di non linearità di intenti, ovvero in contrasto con il preciso dettato legislativo e contrattuale.
Le iniziative premiali “improvvide” possono essere causa di depauperamento e di difficoltà finanziarie oltre che di violazione del principio costituzionale di imparzialità dell’agire amministrativo. Ne è riprova la profonda crisi in cui versa la pubblica amministrazione sia in termini di immagine che di risultati e se a fronte delle più volte segnalate omissioni si abbia la consapevolezza dell’illegittimità delle decisioni assunte non può trovarsi esimente proprio in capo ai soggetti che per le funzioni assegnate debbono assumere autonomi poteri decisori e responsabile discernimento dei criteri di valutazione.
I compensi aggiuntivi vanno assegnati al personale solo all’esito di verifica dell’impegno profuso nel raggiungimento dei risultati e del miglioramento dell’efficacia dell’azione amministrativa.
E’ stato reputato gravemente colposo il comportamento di coloro che hanno violato un dettato normativo che impone il divieto di riconoscimento di emolumenti non dovuti e che non è caratterizzato da difficoltà interpretative.
L’utilizzo distorto del fondo per remunerare in maniera generalizzata il personale appartenente ad una determinata qualifica comporta una parallela a speculare riduzione di risorse in danno di altre categorie con inevitabili riflessi negativi in termini di efficaci, efficienza.

Autore
Avv. M. T. Stringola
Data
sabato 31 maggio 2008
 
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