Indici della Rassegna
Titolo
PECULATO: USO PRIVATO DEI BENI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Corte di Cassazione, Sent. 21 maggio 2008 n. 20326
Testo
La condotta del dipendente pubblico che utilizza internet, a spese dellâamministrazione, per scopi personali può configurare il reato di peculato.
Il pubblico dipendente che trascorre molto tempo a navigare nel web per scopi personali non attinenti allâimpiego e su siti non istituzionali rischia la sospensione dal posto.
Il comportamento tenuto crea un danno economico allâEnte e tradisce il rapporto di fiducia e lealtà che lega il lavoratore con la Pubblica Amministrazione.
Sulla scorta di tale principio, la Corte di Cassazione Sez. VI ha ritenuto potersi integrare nella condotta del dipendente che in modo reiterato usa il web a scopi personali, il reato di peculato, poiché lâart. 314 c.p. è posto a tutela non solo del patrimonio dellâEnte, ma anche del buon andamento degli uffici.
Tale buon andamento può essere turbato da un uso consolidato della cosa pubblica fuori degli obblighi istituzionali.
Il pubblico dipendente esercita la sua attività nellâesclusivo interesse dellâAmministrazione in un rapporto che deve essere di correttezza e
tale qualità sarebbe minata qualora la condotta tenuta esuli dai principi normativamente previsti.
Le telefonate effettuate per navigare in internet per scopi estranei alla funzione pubblica provoca un danno economico allâEnte in quanto il dipendente si appropria dellâenergia appartenente allâAmministrazione Pubblica.
Lâutilizzo protratto a scopi personali dei beni pubblici è contrario alle esigenze della collettività e non garantisce il perseguimento dellâinteresse pubblico.
Il danno economico e la lesione del principio di lealtà sono le conseguenze legate alla condotta vietata del dipendente che legittima lâEnte Locale ad attivarsi non solo in sede di procedimento disciplinare, ma anche ad esperire le azioni innanzi allâautorità competente allo scopo della tutela delle situazioni giuridiche lese.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 31 maggio 2008
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