Via Saffi, 49 01100 VITERBO     |     provinciavt@legalmail.it     |     0761 3131

Indici della Rassegna

Titolo
USO DEL TELEFAX PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI
Argomento
Enti locali
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma Sez. III bis, Sent. 27 maggio 2008 n. 5113 Riferimenti normativi: Art. 45 comma 1 D. Lgs. 82/2005
Testo
Il telefax è strumento idoneo per trasmettere atti e garantirne la piena conoscenza.

L’introduzione del codice dell’amministrazione digitale ha l’obiettivo di garantire l’uso di strumenti telematici negli Enti pubblici.
In particolare l’art. 45 comma 1 D. Lgs. 82/2005, in riferimento al valore giuridico della trasmissione, espressamente statuisce “ i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione, con qualsiasi mezzo informatico, compreso il fax, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”.
Il telefax rappresenta uno degli strumenti idonei per garantire la piena conoscenza di un atto presumendosi giunto al destinatario quando il rapporto della trasmissione indica che essa è avvenuta regolarmente.
E’ perfettamente legittimo utilizzare tali strumenti telematici per presentare osservazioni ad opera dei destinatari di un provvedimento amministrativo, il quale in base all’art. 10-bis della L. 241/1990 deve necessariamente contenere nella motivazione le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni medesime.
La violazione dell’ articolo richiamato implica l’illeggitimità del provvedimento poiché si tratta di un vizio che incide sul contenuto sostanziale dell’atto.
L’art. 10 – bis ha introdotto un regime di “contraddittorio rinforzato” idoneo a rendere più partecipativo il rapporto tra la pubblica amministrazione e privato nell’adozione del provvedimento.
La necessità che la motivazione dell’atto finale tenga conto di quanto espresso dai privati intervenuti garantisce una maggiore trasparenza e partecipazione e permette di poter meglio comprendere la valutazione complessiva compiuta dall’organo emanante.
L’eventuale assenza del richiamo delle osservazioni implica una erronea motivazione del provvedimento con conseguente sua annullabilità ai sensi dell’art. 21 – octies L. 241/1990.
Il modo di cooperazione tra cittadino e pubblica amministrazione è perfettamente rinvenibile tramite l’uso del fax, ossia di un sistema che garantisce di poter documentare la partenza del messaggio e, mediante il rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo.
Per colui che invia il fax esso si presume giunto a conoscenza nel momento in cui il rapporto indica che la trasmissione è avvenuta regolarmente, essendo in capo al destinatario provare eventualmente di non averlo ricevuto per mancato funzionamento dell’apparecchio ricevente.
La comunicazione tramite fax è, quindi, uno strumento idoneo a determinare la piena cognizione dell’atto, la quale non può essere vanificata da una semplice opposizione del destinatario che si limiti ad affermare di non averlo ricevuto.
L’idoneità della comunicazione implica l’ illegittimità del provvedimento, per violazione dell’art. 10 – bis della L. sul procedimento, qualora l’atto finale emanato dall’Ente non contenga nelle motivazioni le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni trasmesse in via telematica, violando, come precedentemente indicato, quel rapporto di cooperazione tra ente pubblico e privato con conseguente annullamento del provvedimento medesimo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 31 maggio 2008
 
Valuta questa Pagina
stampa