Indici della Rassegna
Titolo
USO DEL TELEFAX PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Tar Lazio, Roma Sez. III bis, Sent. 27 maggio 2008 n. 5113
Riferimenti normativi:
Art. 45 comma 1 D. Lgs. 82/2005
Testo
Il telefax è strumento idoneo per trasmettere atti e garantirne la piena conoscenza.
Lâintroduzione del codice dellâamministrazione digitale ha lâobiettivo di garantire lâuso di strumenti telematici negli Enti pubblici.
In particolare lâart. 45 comma 1 D. Lgs. 82/2005, in riferimento al valore giuridico della trasmissione, espressamente statuisce â i documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione, con qualsiasi mezzo informatico, compreso il fax, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originaleâ.
Il telefax rappresenta uno degli strumenti idonei per garantire la piena conoscenza di un atto presumendosi giunto al destinatario quando il rapporto della trasmissione indica che essa è avvenuta regolarmente.
Eâ perfettamente legittimo utilizzare tali strumenti telematici per presentare osservazioni ad opera dei destinatari di un provvedimento amministrativo, il quale in base allâart. 10-bis della L. 241/1990 deve necessariamente contenere nella motivazione le ragioni dellâeventuale mancato accoglimento delle osservazioni medesime.
La violazione dellâ articolo richiamato implica lâilleggitimità del provvedimento poiché si tratta di un vizio che incide sul contenuto sostanziale dellâatto.
Lâart. 10 â bis ha introdotto un regime di âcontraddittorio rinforzatoâ idoneo a rendere più partecipativo il rapporto tra la pubblica amministrazione e privato nellâadozione del provvedimento.
La necessità che la motivazione dellâatto finale tenga conto di quanto espresso dai privati intervenuti garantisce una maggiore trasparenza e partecipazione e permette di poter meglio comprendere la valutazione complessiva compiuta dallâorgano emanante.
Lâeventuale assenza del richiamo delle osservazioni implica una erronea motivazione del provvedimento con conseguente sua annullabilità ai sensi dellâart. 21 â octies L. 241/1990.
Il modo di cooperazione tra cittadino e pubblica amministrazione è perfettamente rinvenibile tramite lâuso del fax, ossia di un sistema che garantisce di poter documentare la partenza del messaggio e, mediante il rapporto di trasmissione, la ricezione del medesimo.
Per colui che invia il fax esso si presume giunto a conoscenza nel momento in cui il rapporto indica che la trasmissione è avvenuta regolarmente, essendo in capo al destinatario provare eventualmente di non averlo ricevuto per mancato funzionamento dellâapparecchio ricevente.
La comunicazione tramite fax è, quindi, uno strumento idoneo a determinare la piena cognizione dellâatto, la quale non può essere vanificata da una semplice opposizione del destinatario che si limiti ad affermare di non averlo ricevuto.
Lâidoneità della comunicazione implica lâ illegittimità del provvedimento, per violazione dellâart. 10 â bis della L. sul procedimento, qualora lâatto finale emanato dallâEnte non contenga nelle motivazioni le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni trasmesse in via telematica, violando, come precedentemente indicato, quel rapporto di cooperazione tra ente pubblico e privato con conseguente annullamento del provvedimento medesimo.
Autore
Dott. Grasselli Stefano
Data
sabato 31 maggio 2008
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