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Indici della Rassegna

Titolo
PARCHEGGIO A PAGAMENTO NELLE C.D. STRISCE BLU
Argomento
Codice della Strada
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Tar Lazio, Roma, Sez. II, sent. 28 maggio 2008 n. 5218
Testo
Il Codacons ha proposto ricorso contro il Comune di Roma e la società S.T.A. società trasporti automobilistici s.p.a., per l’annullamento della Delibera di G.M. del Comune di Roma, recante "Ulteriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai sensi dell’art.7, commi 8 e 9, del Codice della Strada”; e, ove occorra, della delibera di GM recante l’approvazione del contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento e della sosta con guardianìa e manutenzione dei parcheggi di scambio tra il Comune di Roma e la S.T.A. s.p.a.
Con la sentenza in epigrafe, i giudici amministrativi hanno precisato che l’art. 7 del Codice della Strada consente all’Amministrazione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vicinanze, parcheggi gratuiti.
Ai sensi della predetta norma, è possibile, infatti, procedere all’istituzione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione di parcheggi gratuiti solamente "nelle zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico".
Rilevano i giudici che il Comune di Roma ha fatto installare parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riservare alcuna area a parcheggio libero; e che le "strisce blu" (indicative delle piattaforme di parcheggio a pagamento) sono state istituite persino su vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi.
La delibera di G.M. non chiarisce la specifica ragione per la quale la zona è stata definita "di particolare rilevanza urbanistica"; limitandosi, a tal riguardo, a richiamare uno "studio" che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche "per relationem").
In ogni caso, comunque, tale "studio" non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione, proprio dalla società s.t.a. s.p.a., la quale non è un "soggetto terzo" (ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei parcheggi a pagamento.
In definitiva, pertanto, non v’è traccia - agli atti di causa - di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate.
Il provvedimento, appare, pertanto, adottato in mancanza di una idonea istruttoria così come appare sommariamente ed insufficientemente motivato.
Ripercorrendo, quindi, un autorevole orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n.116/2007) che ritiene illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell’"obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento", i giudici del Tar Lazio hanno ritenuto i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa, meritevoli di annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione.
Autore
Dott.ssa Marta Dolfi
Data
sabato 31 maggio 2008
 
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