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Indici della Rassegna

Titolo
CONCESSIONE EDILIZIA E SILENZIO ASSENSO
Argomento
Edilizia e urbanistica
Abstract
Riferimenti Giurisprudenziali: - Consiglio di Stato, Sez. V – sentenza 14 aprile 2008 n. 1642 Riferimenti Normativi: - Art. 8 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 (convertito dalla L. n. 94/82) - L. 6 agosto 1967 n. 765
Testo
La disciplina introdotta all’articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 94, in materia di formazione del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia (oggi permesso di costruire), non solo è di stretta interpretazione ed è insuscettibile di applicazioni analogiche, ma presuppone pure la vigenza di uno strumento urbanistico di dettaglio approvato dopo l’entrata in vigore della L. 6 agosto 1967 n. 765 e quindi adeguato agli standard ivi previsti. Pertanto, la formazione del silenzio assenso è subordinata all’esistenza del piano attuativo, in modo da consentire alla P.A. un rigoroso ed automatico accertamento in conformità tra questo e l’intervento edilizio, mentre la sua assenza implicherebbe valutazioni discrezionali e prive di certezza predeterminata, nel qual caso il privato sarebbe indotto a fare costruzioni che poi potrebbero esser considerate illegittime.
Ai fini della formazione del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia sono due gli elementi essenziali che caratterizzano la disciplina urbanistica dell’area assoggettata all’intervento edilizio: a) la vigenza di uno strumento urbanistico adeguato alle prescrizioni ed agli standard introdotti con la L. n. 765/67; b) la presenza di una programmazione urbanistica di dettaglio tale da non lasciare all’Amministrazione alcuno spazio di discrezionalità neppure sotto il profilo tecnico.
Pertanto, sulla base delle considerazioni appena svolte, la procedura per la formazione del silenzio assenso non può essere impiegata nel caso, come quello di specie, in cui la normativa urbanistica localmente vigente sia rappresentata dal programma di fabbricazione approvato con decreto interministeriale 13 marzo 1959 n. 3544, cioè anteriormente al momento di entrata in vigore della legge ponte, con conseguente difetto dell’invariabile requisito temporale richiesto dall’art. 8 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9 convertito con modificazioni dalla L. n. 94/82.
L’istituto del silenzio assenso sulle domande di concessione edilizia e la procedura per la sua formazione non possono, in mancanza dei requisiti sopra indicati, non può nemmeno essere avviata. Per tali motivi, in mancanza del presupposto costituito dall’esistenza “di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente all’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967 n. 765”, non può ritenersi formato alcun provvedimento tacito e, quindi, non vi è alcuna necessità dell’adozione da parte dell’Amministrazione di un atto di autotutela.
Autore
Dott. Roberto Bongarzone
Data
domenica 15 giugno 2008
 
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